La disciplina della codatorialità trova, quindi, la sua fonte mediante la norma di legge so- pra indicata, colmata di contenuto dalle disposizioni attuative emanate nel tempo dal Mi- nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dagli Enti competenti; e, altresì, attraverso l’autonomia negoziale delle imprese retiste, che possono liberamente definire quei profili di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro in codatorialità che non siano espressa- mente soggetti alla normativa inderogabile di tutela del lavoratore subordinato. All’interno della disciplina dei contratti di rete, prevale l’aspetto della trasparenza e dell’organizzazione della prestazione lavorativa per finalità connesse alla realizzazione del progetto comune, in un quadro di garanzia delle regole e di tutela del lavoro che si è andato definendo ad opera d.m. n. 205/2021 e delle indicazioni operative emanate con suc- cessivi provvedimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’INAIL. Alla luce della genesi e dell’evoluzione normativa sopra descritta, la codatorialità nelle reti d’impresa si configura come un rapporto di lavoro subordinato, creato fin dall’inizio in maniera volontaria e consensuale tra il lavoratore e una pluralità di datori aderenti al con- tratto di rete. La figura del dirigente, nel contesto sopra indicato, recepisce – nella persona del dipenden- te della società – direttive e comunicazioni di coordinamento unitarie e indistinte valevoli mutatis mutandis per tutto il Gruppo. Tale strategia di organizzazione permette, altresì, alle società di allocare le proprie risorse in via formale alle dipendenze delle differenti aziende del Gruppo, consentendo di definire con i propri dirigenti, di volta in volta, lo schema con- trattuale più vantaggioso per l’azienda. Il citato d.m. n. 205/2021 stabilisce le modalità con cui l’impresa referente, individuata nell’ambito del contratto di rete, deve comunicare in via telematica agli enti competenti – Ministero del Lavoro, INAIL, INPS – l’avvio e gli altri eventi inerenti alle prestazioni la- vorative in regime di codatorialità presso le aziende retiste (trasformazione, proroga, ces- sazione), attraverso l’invio dei modelli Unificati UniRete, al fine di consentire la corretta gestione dei relativi aspetti assicurativi e previdenziali. Occorre evidenziare, in linea generale, che qualsiasi impresa in rete può fare ricorso a tale istituto a prescindere dalla forma giuridica e dalla dimensione, a condizione che l’utilizzo del lavoro in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sia sempre finalizzato alla migliore realizzazione degli scopi e delle attività condivisi tra le parti. In astratto non sus- sistono preclusioni ad ingaggiare in codatorialità qualsiasi tipo di figura professionale; tuttavia, la natura e le caratteristiche dell’istituto fanno propendere per una utilizzazione volta a favorire la crescita delle competenze tecniche e manageriali all’interno della rete.
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