iii) le aziende operino nel medesimo complesso immobiliare e tutti i servizi (forniture di acqua, luce e gas, telefonia, riscaldamento) siano indivisi; iv) le attività siano gestite da un’unica struttura; v) le comunicazioni di servizio relative alle due attività siano effettuate in modo unitario; vi) le disposizioni di servizio siano rivolte indistintamente ed unitariamente al personale dell’una e dell’altra società. L’ordinanza in commento, ha confermato che nella fattispecie affrontata ricorresse un’i- potesi di centro unico di imputazione di interessi. Il dato di interesse è rappresentato dall’elencazione fornita dalla Cassazione che recepisce e coordina gli orientamenti precedentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, riscontrando un centro unitario di imputazione al ricorrere dei seguenti indici: a. unicità della struttura organizzativa e produttiva; b. integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c. coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. In particolare – aggiunge la Corte – che occorre chiarire che il collegamento economi- co-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il ve- nir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese. Tale collegamento, pertanto, non viene considerato dalla Suprema Corte di per sé solo suf- ficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, inter- corso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari sog- getti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito.
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