Dossier rapporto lavoro dirigenziale

1.3. COESISTENZA FRA CARICHE: SOCIO, AMMINISTRATORE E DIRIGENTE La figura del dirigente, ad alcune condizioni, può considerarsi sovrapposta alla figura dell’amministratore. Il rapporto di amministrazione ha natura organica, comporta infatti l’identificazione dell’amministratore nella carica ricoperta e, quindi, nella persona giu- ridica amministrativa, cosa che non accade nel rapporto di dirigenza. L’attività lavorati- va dell’amministratore, inoltre, può essere inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, mentre quella del dirigente è tipica di un lavoratore subordinato: anche se il dirigente si trova in una posizione sovraordinata rispetto ai dipendenti delle altre cate- gorie è anch’egli un dipendente del proprio datore di lavoro. Ciò significa che proprio in quanto lavoratore subordinato, deve sempre rispondere del proprio operato ad un soggetto gerarchicamente a lui superiore, il quale esercita nei suoi confronti un potere direttivo e disciplinare. L’INPS con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ha illustrato i principi consolidatisi a livello di giurisprudenza di legittimità circa la compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e/o la figura del socio di società di capitali con un distinto rapporto di lavoro subor- dinato. L’Istituto previdenziale, partendo dall’assunto che l’incarico di amministratore di una so- cietà di capitali non esclude a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato purché ne sussistano le relative caratteristiche tipiche (i.e. l’assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione), si sofferma sulle varie cariche sociali evidenziando, per ciascuna di esse, i limiti alla compatibilità con un paralle- lo rapporto di lavoro subordinato. 1. In primo luogo, viene presa in esame la carica di presidente del consiglio di ammini- strazione che, ad avviso dell’Istituto, non è incompatibile con lo status di lavoratore su- bordinato ferma restando la sottoposizione del presidente medesimo alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale, anche in presenza dell’eventuale confe- rimento della rappresentanza legale della società. 2. Quanto sopra, diversamente dall’ amministratore unico in quanto “detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina”. La carica di amministratore unico risulta, infatti, incompa- tibile con un rapporto di lavoro subordinato in quanto il lavoratore finirebbe per esegui- re prestazioni lavorative ordinate dall’organo direttivo, ovverosia da sé stesso. 3. La compatibilità tra la carica di amministratore delegato ed un parallelo rapporto di lavoro subordinato va invece valutata, secondo la giurisprudenza di legittimità e l’Isti-

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