tuto, in base (i) all’ampiezza della delega conferita dal consiglio di amministrazione, (ii) al numero di eventuali altri amministratori delegati ed (iii) alla facoltà di agire congiun- tamente o disgiuntamente. Stante ciò e ferma comunque restando la sussistenza degli elementi tipici della su- bordinazione, l’Istituto – sulla scorta delle sentenze esaminate – ritiene che la figura dell’amministratore delegato al quale siano conferite specifiche e limitate deleghe e che agisca in presenza di altri organi delegati, non sia ostativa all’instaurazione di un genu- ino rapporto di lavoro.
In tal senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 299/2001: «Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un consigliere delegato di una società di capitali e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l’assoggettamento, nonostante la suddetta qualità di consigliere delegato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della societ à».
4. Da escludere, invece, è la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’ unico socio di una società di capitali poiché la concentrazione della proprietà delle azioni in capo ad un solo soggetto esclude in nuce la sua effettiva soggezione alle diret- tive di un organo societario, assurgendo a “sovrano” della società stessa. 5. Diverso, invece, il caso del socio (non unico) di una società di capitali. In capo a tale fi- gura, anche in presenza di un contemporaneo incarico di amministratore, non è infatti astrattamente possibile configurare un autonomo rapporto di lavoro subordinato previo il concreto accertamento dello svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, contraddistinte in ogni caso dai caratteri tipici della subordinazione. Per poter cumulare nello stesso soggetto le cariche di amministratore, socio e dirigente della stessa società devono sussistere le seguenti condizioni: 1. Il soggetto in qualità di dirigente deve svolgere un’attività lavorativa diversa da quella attinente alla carica sociale. In pratica, le mansioni svolte in qualità di dipendente devo- no essere estranee rispetto alle attività ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta. 2. Deve esserci una volontà imprenditoriale che si forma in modo autonomo rispet- to a quella dell’amministratore/dirigente, il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso o ad un altro organo sociale;
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