3. Deve essere fornita la prova rigorosa della sussistenza della subordinazione, cioè dell’as- soggettamento del dirigente/amministratore ai poteri direttivo, di controllo e discipli- nare dei sovraordinati organi della società. In tale contesto, precisa l’INPS, verranno poi valutati alcuni degli elementi distintivi della subordinazione, quali: • la periodicità e la predeterminazione della retribuzione; • l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro; • l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale; • l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale; • l’assenza di rischio in capo al lavoratore; • la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da pro- venti societari. In sostanza, fatta eccezione per il caso del socio unico di società di capitali, l’Istituto am- mette il cumulo tra la carica di amministratore e quella di lavoro subordinato purché venga fornita la prova concreta e rigorosa dello svolgimento di attività estranee alle funzioni ine- renti al rapporto organico e contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione.
1.4. IL CASO PARTICOLARE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE EX ART. 2345 C.C.
L’art. 2345 c.c. disciplina quanto segue: «Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbli- go dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e sta- bilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determi- nazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rap- porti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli ammini- stratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci».
La ratio legis è quella di assicurare alla società la possibilità di beneficiare del contributo personale dei soci, al di là delle limitazioni poste dalla disciplina dei conferimenti, valoriz- zando così l’elemento personalistico che pure è intrinseco alla partecipazione sociale.
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