Risulta ad oggi discusso se tali prestazioni accessorie siano da considerarsi alla stregua di vere e proprie prestazioni sociali oppure se costituiscano l’oggetto di obbligazioni distinte da quelle sociali. La distinzione ha risvolti pratici seri, in particolare nel caso di inadem- pimento. Secondo l’orientamento prevalente la fonte di tali obblighi andrebbe pur sempre ravvisata nel contratto sociale, sicché dovrebbe essere l’atto costitutivo a regolare le con- seguenze derivanti dall’inadempimento del socio. Cass. civ. n. 14523/2000 «Le prestazioni a carattere accessorio e non consistenti in conferimenti in danaro che, a norma dell’art. 2345 c.c., l’atto costitutivo può porre a carico dei soci di società per azioni, costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non di obbligazioni inerenti ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato; ne consegue che, in caso di inadempimento, vanno irrogate a norma del citato art. 2345, le sanzioni stabilite, per questa inosservanza, dall’atto costitutivo, dovendo perciò escludere che l’assemblea dei soci possa irrogare all’inadempiente una sanzione diversa da quella prevista». Dunque, appare lapalissiano che la definizione del contenuto della prestazione accessoria sia rimessa all’autonomia statutaria. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo di prestazioni accessorie devono essere nominati- ve e il trasferimento della partecipazione azionaria comporta il subentro del cessionario o dell’erede nell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie. Il contenuto delle prestazioni accessorie può essere modificato all’unanimità da parte dei soci, a meno che l’atto costitutivo non preveda maggioranze differenti. Sul tema si è, altresì, pronunciata la Corte d’Appello di Messina con la recente Sentenza n. 335/2021. La Corte ha escluso la sussistenza di un contratto di appalto di servizi fra due società e la conseguente responsabilità solidale di una delle due società verso i dipendenti dell’altra per crediti retribuitivi, tenuto conto che la fattispecie oggetto di causa e le presta- zioni di lavoro rese dai ricorrenti erano da inquadrare nello schema giuridico delle presta- zioni accessorie ex art. 2345 c.c., applicabile anche alle società cooperative per il richiamo operato dall’art. 2516 del medesimo c.c. Si tratta di un istituto codicistico molto particolare, in base al quale il rapporto di accessorietà si pone con l’obbligo dei conferimenti, che è pri- mario obbligo dei soci; tale rapporto qualifica come obbligazione sociale anche quella ine- rente alle prestazioni che, non a caso, secondo la previsione normativa, trovano anch’esse la loro fonte nell’atto costitutivo, che esclude la sussistenza di un titolo distinto rappre- sentato da un contratto tra società e soci. È stato, infatti, ritenuto che le prestazioni del socio di società per azioni di cui all’art. 2345 c.c., a carattere accessorio e non rappresentate
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