da conferimenti in denaro, ben possono consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d’opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell’obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordi- nato tra il socio e la società (Cass., 7 aprile 1987, n. 3402; Cass., 15 novembre 1971, n. 3259). Corte d’Appello di Messina sent. n. 335/2021: «Sebbene le prestazioni accessorie, alle quali un socio di società per azioni sia tenuto, possano trovare la loro fonte anche in un contratto distinto da quello costitutivo della società, quando la materia è regolata dall’atto costitutivo (o dallo statuto), secondo la previsione dell’art. 2345 c.c., la fonte e la disciplina di quelle prestazioni sono in tale atto, e ciò vale a configurarle come oggetto di obbligazioni sociali, non già di un rapporto contrattuale distinto, del quale non è identificabile la struttura, visto che esso verrebbe a coincidere con il contenuto (sia pure non necessario, ma soltanto eventuale) dell’atto costitutivo medesimo». Pertanto le prestazioni accessorie previste dallo statuto costituiscono adempimento di ob- bligazione sociale e non possono essere collegate ad un diverso e distinto rapporto. Le pre- stazioni accessorie ben possono consistere in prestazioni di opera che, per volontà stessa del legislatore, non possono aver luogo in conferimento ma solo essere oggetto, appunto, di prestazione accessoria, quando la loro esecuzione non trova causa in un rapporto di su- bordinazione con la società, bensì nel contratto sociale.
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