Dossier rapporto lavoro dirigenziale

tempestiva, tale da eccedere i limiti propri del normale orario di lavoro previsto dalla con- trattazione collettiva di riferimento per le altre categorie di lavoratori. A differenza di quanto previsto dalla disciplina negoziale collettiva in favore delle altre ca- tegorie legali, la prestazione lavorativa ulteriore del dirigente non è normalmente ricom- pensata attraverso il riconoscimento di emolumenti straordinari. Tuttavia, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la deroga all’e- sclusione dal compenso per lavoro straordinario del personale dirigenziale non ha valore assoluto, risultando quest’ultimo comunque dovuto, allorquando il contratto individua- le di lavoro sottoscritto tra le parti preveda un’apposita clausola in tal senso, nonché nel caso in cui il dirigente sia in grado di provare 40 che l’attività lavorativa svolta abbia assun- to dimensioni temporali contrarie alla prassi aziendale, abnormi 41 o comunque eccedenti il limite della ragionevolezza (comunemente fissato in 48 ore settimanali) a causa della maggiore gravosità e della natura usurante dell’attività lavorativa 42 . Per tali ragioni, la stessa contrattazione collettiva non correla la remunerazione del diri- gente al fattore temporale, limitandosi a prevedere il previo riconoscimento di uno speci- fico compenso aggiuntivo (c.d. superminimo) rispetto al trattamento economico fisso, a compensazione del superamento del normale orario di lavoro cagionato dall’assolvimento delle responsabilità e funzioni istituzionali tipiche del ruolo dirigenziale. Al pari di ogni altro lavoratore subordinato, infatti, anche i dirigenti, pur se esclusi dall’ap- plicazione della disciplina sul lavoro straordinario e del limite orario, sono garantiti dalla riserva di legge di cui all’art. 36, comma 3, della Costituzione - a tutela del diritto irrinun- ciabile (con conseguente nullità, ex art. 1418 c.c., di qualsiasi clausola contrattuale in senso opposto) alle ferie annuali e al riposo settimanale finalizzati al recupero delle energie psi- cofisiche del lavoratore - e, dunque, sono destinatari delle disposizioni di legge in materia di orario di lavoro con riferimento al solo riposo settimanale, alle ferie ed alle limitazioni al lavoro notturno (con applicazione sulla retribuzione oraria delle maggiorazioni retributive previste dal CCNL di categoria in caso di lavoro notturno sistematicamente prestato dal dirigente 43 ). La retribuzione del dirigente, dunque, si sostanzia normalmente in un corrispettivo fisso, spesso incrementato dal riconoscimento di una somma aggiuntiva rispetto al trattamento minimo di garanzia individuato dal CCNL di riferimento (traducendo in termini numerici

40 Cass. Civ. Sez. Lav., 14 febbraio 2011, n. 3607; Cass. Civ., Sez. Lav., 26 aprile 2017, n. 10318 41 Cass. Civ. Sez. Lav., 7 giugno 2005, n. 11786 42 Corte d’Appello Bologna, Sez. Lav., 7 maggio 2010; Cass. Civ., Sez. Lav., 12 aprile 2017, n. 9380 43 Cass. Civ., Sez. Lav., 7 marzo 2001, n. 3302

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