Dossier rapporto lavoro dirigenziale

la nozione di giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione), la cui idoneità o meno ad assorbire al suo interno gli aumenti di misura inferiore spettanti al dirigente in ragione di future eventuali variazioni dei minimi tabellari della contrattazione collettiva, di futuri eventuali aumenti individualmente riconosciuti dal datore di lavoro o di passaggi di livello, dipende altresì da quanto individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore.

Infatti, le parti possono convenire, con apposita clausola del contratto di lavoro individuale, in senso contrario alla presunzione di assorbibilità dei futuri aumenti della retribuzione del lavoratore, che opera nel silenzio delle parti e la cui applicabilità risulta altresì esclusa in luogo della regola del cumulo: • quando ciò risulti da un comportamento concludente del datore di la- voro che, in mancanza di un’espressa previsione, abbia agito in tal sen- so in occasione di successivi rinnovi del CCNL; • qualora la regola dell’assorbimento del superminimo sia espressa- mente vietata dal CCNL di categoria; • ovvero allorquando il superminimo sia stato pattuito tra le parti come compenso aggiuntivo speciale legato a particolari meriti del lavorato- re 44 , o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della po- sizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione.

Alla luce della regola generale di assorbimento – ferma la diversa volontà delle parti – nor- malmente, anche nel caso in cui il singolo dirigente sia assegnatario di mansioni comple- mentari da svolgersi in favore di un’altra impresa appartenente al medesimo gruppo della società datrice di lavoro o in ragione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di altra azienda del medesimo gruppo, quest’ultimo non ha diritto ad integrazioni d’ordine retributivo che non siano state preventivamente pattuite con il datore di lavoro, risultando le stesse compensate dall’emolumento aggiuntivo stabilito in sede di assunzione. Difatti, la validità del rapporto di amministrazione instaurato dal dirigente con un’altra società del medesimo gruppo di imprese che si affianchi al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l’azienda datrice di lavoro, non è subordinata alla previsione di uno spe- cifico emolumento per l’incarico di consigliere, rappresentando quest’ultimo una legitti- ma frazione della prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro subordinato 45 . Dalle peculiarità delle prestazioni dirigenziali discende l’assoluta rilevanza assunta dalla

44 Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5650 45 Corte d’Appello Milano, 11 aprile 2003

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