Dossier rapporto lavoro dirigenziale

01. LA SUBORDINAZIONE E LA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE Il rapporto di lavoro dirigenziale ha da sempre rappresentato un “tipo contrattuale” di dif- ficile collocazione nell’ordinamento giuslavoristico italiano. Ciò per una volta non è da im- putarsi al dettato normativo primario che – al pari del lavoro subordinato in genere – ri- sulta assai esplicito nel ricondurre il dirigente nell’alveo delle più generali tutele del lavoro dipendente, salvo eccezioni di dettaglio. Al contrario il problema si riscontra per così dire “agli estremi”, ovverosia da un lato nel complesso dei principi costituzionali e immanenti nel diritto italiano e, dal lato opposto, nelle fonti secondarie date dalla contrattazione col- lettiva. Ebbene in tali ambiti, sembrerebbe che la ratio sottesa alla normativa di protezione tipica del diritto di lavoro, data dall’esigenza di appianare il divario di potere contrattuale ed eco- nomico che corre fra datore di lavoro e dipendente, venga meno. Al contrario, il dirigente sarebbe – per i principi immanenti al sistema e per la contrattazione collettiva – una sorta di cerniera di raccordo fra il datore di lavoro e la forza dipendente: una sorta di figura ibrida che da un lato è soggetto passivo delle direttive e del potere conformativo come tutti i lavo- ratori, ma che al contempo è anche “voce” ed espressione di tali poteri, essendo incaricato di trasferire con ampia discrezionalità tali direttive sugli altri dipendenti lui sottoposti ge- rarchicamente. Questa sorta di peccato originale è il nucleo attorno al quale gravita tutta la disciplina del lavoro dirigenziale sia essa primaria (così ricostruita per interpretazione) o secondaria (così definita in via letterale e diretta), accomunata da istituti capricciosi e controintuitivi che sono appunto il frutto dell’ambiguità di fondo circa il ruolo ed il “potere” che il diri- gente ha (o potrebbe avere) in azienda. Così – solo per fare alcuni esempi - il dirigente non è soggetto a subordinazione, ma a su- bordinazione attenuata; per il licenziamento del dirigente non si parla di giustificato moti-

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