Dossier rapporto lavoro dirigenziale

dell’importo elargito come bonus negli anni precedenti laddove, per espressa statuizione contrattuale, lo stesso sia stato ricollegato dalle parti a due condizioni: il generale anda- mento economico della società e le performance individuali del lavoratore (consideran- do che il diritto al bonus verrebbe meno anche solo per il mancato raggiungimento degli obiettivi societari). In tal caso, dunque, il danno ricevuto dal dirigente per la mancata (o imprecisa) assegna- zione degli obiettivi economici rientra nella categoria dei danni patrimoniali futuri e non attuali, consistente nella concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determi- nato bene (non in una mera aspettativa di fatto, ma in un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma), secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Tuttavia, non potendosi determinare l’automatico riconoscimento del diritto al risarci- mento del danno da perdita di chance in virtù della pattuizione fra le parti, il dirigente - nella costruzione del proprio diritto – deve allegare e dimostrare in modo rigoroso: • quali sono i contenuti del sistema di incentivazione; • e, dunque, i concreti parametri a cui fare riferimento per poter valutare, almeno in termini probabilistici, che egli avrebbe potuto maturare il diritto al pagamento del bonus rivendi- cato, se gli fossero stati assegnati obiettivi coerenti con tale sistema di incentivazione. Così argomentando, la Cassazione ha negato la fondatezza della precedente tesi - soste- nuta da parte della dottrina e giurisprudenza - secondo cui il dirigente a cui non sono sta- ti assegnati obiettivi (sebbene la lettera di assunzione lo preveda) avrebbe diritto, per ciò solo, al pagamento del bonus in base al principio generale ex art. 1359 c.c. secondo cui “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”. Attesa l’impossibilità per il dirigente di quantificare precisamente l’ammontare del premio di risultato a lui effettivamente spettante qualora avesse realizzato gli obiettivi economici che il datore di lavoro abbia omesso di assegnargli regolarmente e tempestivamente, risul- ta necessario che la liquidazione del danno da perdita di chance avvenga tramite valutazio- ne equitativa del giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Ebbene, tra le recenti stime ope iudicis , si segnala che, il Tribunale di Livorno, con la sen- tenza del 24 febbraio 2021, ha liquidato al lavoratore un risarcimento del danno per perdita di chance nella misura del 50% dell’ammontare complessivo che sarebbe spettato al diri- gente alla luce degli obiettivi degli anni precedenti.

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