L’onere della prova incombe altresì sul dirigente che lamenti la fissazione di obiettivi irrag- giungibili, o la mancata riparametrazione degli stessi qualora questi diventino successiva- mente non perseguibili, dovendo il lavoratore che chieda il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa) «dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all’andamento dell’azienda, ovvero, ancora e soprattutto in un caso [...] in cui gli obiettivi sono stati comunicati, del fatto che si trattava di obiettivi sostanzialmente irraggiungibili, delle ini- ziative che si sarebbero potute assumere per raggiungerli laddove essi fossero stati comunicati nella prima parte dell’anno e non verso la fine del periodo di riferimento» 55 . 1.3. IL PATTO DI NON CONCORRENZA Come noto, nel nostro ordinamento l’obbligo di fedeltà è un dovere contrattuale imposto al lavoratore dipendente dall’art. 2105 del c.c., che impedisce esplicitamente ad un lavoratore dipendente di trattare affari, sia per conto proprio che tramite terzi, con aziende concor- renti di quella per cui presta attività lavorativa. Il lavoratore è tenuto altresì a mantenere il riserbo sulle notizie riservate, sulle informa- zioni sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’impresa, che - ove divulgate - potrebbero danneggiare il datore di lavoro e, nel contempo, recare vantaggio alla concor- renza. Tale articolo disciplina le obbligazioni contrattuali di fedeltà e riservatezza incombenti sul lavoratore fintantoché il rapporto di lavoro non cessa, salva la possibilità per le parti di vincolare il lavoratore a detti obblighi anche per un (limitato) periodo successivo alla ces- sazione del rapporto di lavoro attraverso l’eventuale stipulazione di un patto di non con- correnza. Si tratta di un accordo - che può intervenire contestualmente alla stipulazione del con- tratto di lavoro o in corso di rapporto di lavoro o in seguito alla sua cessazione - con cui il datore di lavoro e il lavoratore decidono di prolungare il divieto di concorrenza (in proprio o alle dipendenze di altri) a carico del prestatore di lavoro, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ebbene, l’interesse del datore di lavoro a stipulare un patto di non concorrenza affinché il dipendente non divulghi informazioni e/o non impieghi competenze acquisite nel corso del rapporto di lavoro a vantaggio di altre aziende (ovvero all’interno dell’organizzazione
55 Trib. Milano, sez. lav., 24 luglio 2019; Trib. Milano, sez. lav., 6 novembre 2013
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