di una nuova impresa concorrente dallo stesso avviata) riguarda principalmente lavoratori che rivestono ruoli strategici, come spesso accade quando si tratta di un dirigente.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 2125 c.c., perché tale patto possa essere ritenuto valido, è necessario che le parti osservino i seguenti requisiti previsti ex lege: • l’accordo deve essere sottoscritto in forma scritta; • il vincolo deve essere contenuto entro determinati limiti di ogget- to, luogo e tempo. Mentre il vincolo temporale è specificato dal- la norma di riferimento (non superiore a cinque anni se si tratta di dirigenti, non superiore a tre anni negli altri casi), per quanto ri- guarda i limiti di oggetto e di spazio, il silenzio del legislatore ha reso necessaria l’opera supplettiva del diritto vivente. Sul pun- to, la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che l’ampiezza del vincolo non deve essere tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compro- mettano ogni potenzialità reddituale idonea alle esigenze di vita 56 . Si segnala un’interessante recente pronuncia della Corte d’appello di Torino con cui è stato ritenuto valido il patto con cui un dirigente con mansioni di direttore commerciale si era impegnato a non svolgere at- tività in favore di qualsiasi impresa che operasse nel settore relativo ad uno specifico prodotto, benché il vincolo riguardasse addirittura tutto il mondo (Europa, Russia, Medio Oriente, Asia, America del Nord e del Sud, Africa e Oceania) e nonostante il dirigente avesse maturato una trentennale esperienza esclusivamente in tale ambito. In partico- lare, la sentenza ha sottolineato che la professionalità di un direttore commerciale si caratterizza non solo per la conoscenza del prodotto, ma anche per altre competenze (in ambito economico, nelle trattative e nell’organizzazione del personale), e, pertanto, il dirigente avrebbe potuto esplicare la propria attività lavorativa in qualunque settore oltre che in settori affini 57 ; • le parti devono prevedere un congruo corrispettivo a favore del lavo- ratore (ovvero proporzionato all’obbligo a quest’ultimo imposto). È – infatti - ritenuto nullo il patto di non concorrenza che non preveda un corrispettivo in favore del prestatore di lavoro o preveda un corrispet- tivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno 58 .
56 Ex multis , Tribunale di Roma, sez. lav., 13 ottobre 2021, n. 8274; Tribunale di Cuneo, sez. lav., 12 marzo 2021, n. 126; Tribunale di Milano, sez. lav., 6 maggio 2015; Cass. Civ., sez. lav., 2 maggio 2000, n. 5477. 57 Corte d’appello di Torino 31 ottobre 2022, n. 520. 58 Cass. Civ., 25 agosto 2021, n. 23418,
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