Dossier rapporto lavoro dirigenziale

In punto di validità del patto di non concorrenza, inoltre, sussiste una querelle giurisprudenziale in riferimento alla possibilità per il datore di lavoro di pagare il corrispettivo pattuito in corso di rapporto di lavoro, che ha portato a due orientamenti contrastanti: • secondo il primo indirizzo giurisprudenziale, il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere corrisposto in costanza di rapporto lavo- rativo tramite liquidazione rateale in busta paga in misura percentuale rispetto alla retribuzione mensile. L’importo riconosciuto al lavoratore quale compenso per l’osservanza del divieto di concorrenza, infatti, non deve essere necessariamente determinato nell’oggetto, risultando suf- ficiente la sua determinabilità in base a parametri oggettivi (quali l’entità della percentuale, la somma base sulla quale questa deve essere calcolata e l’estensione cronologica del rapporto di lavoro) ai sensi dell’art. 1346 c.c., certamente non preclusa da tale prassi purché, la somma complessi- vamente erogata alla conclusione del rapporto lavorativo sia congrua 59 . Nell’alveo di quest’ultimo orientamento, la Suprema Corte si è recen- temente pronunciata in favore della validità del patto di non concor- renza sottoscritto da un dirigente bancario (con mansioni di private banker) che stabiliva il pagamento nel corso del rapporto di lavoro di un importo fisso annuale, precisando che il corrispettivo risultava facil- mente determinabile e, in quanto destinato ad aumentare con la durata del rapporto di lavoro, maggiormente idoneo a compensare il sacrificio del dirigente che avrebbe avuto maggiore difficoltà a ricollocarsi altro- ve a seguito di una specifica esperienza a lungo maturata nello stesso posto di lavoro; • in senso contrario, si è – invece – pronunciata parte della giurispru- denza in favore della necessaria determinatezza dell’ammontare del corrispettivo riconosciuto al lavoratore, che verrebbe meno qualora lo stesso fosse del tutto legato alla durata del rapporto di lavoro. La non determinabilità della durata del rapporto, infatti, da un lato renderebbe indeterminabile l’entità del corrispettivo (che potrebbe così risultare non congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore), dall’altro fi- nirebbe di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di pre- miare la fedeltà del lavoratore anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto 60 . In tal caso, dunque, la nullità del patto per indeterminatezza e inde- terminabilità del corrispettivo, comporterebbe un indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., con conseguente obbligo in capo al lavoratore di

59 Cass. Civ., sez. lav., 25 agosto 2021, n. 23418; Trib. Milano, 30 luglio 2021, n. 1868; Trib. Roma, 11 aprile 2016; Trib. Verona, 5 gennaio 2015; Trib. Milano, 2 aprile 2015; Trib. Roma, 5 giugno 2015; Trib. Torino, 21 luglio 2015; Trib. Milano, 3 maggio 2013; Trib. Milano, 25 marzo 2011; Trib. Milano, 19 gennaio 2001 60 Tribunale di Modena, sez. lav., 23 maggio 2019, n. 89; Tribunale di Ascoli Piceno, 28 gennaio 2011; Tribunale di Ascoli Piceno, 22 ottobre 2010; Tribunale di Milano, Sez. Lav., 28 settembre 2010; Tribunale di Milano, 4 marzo 2009

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