Sul punto, infatti, l’art. 2598 c.c. prevede espressamente che: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei di- ritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i pro- dotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un con- corrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non confor- me ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Tra le operazioni contrarie alla c.d. etica commerciale di cui alla clausola generale numero 3) della citata norma, rientra il c.d. storno di dipendenti, ovvero una pratica attraverso la quale il lavoratore uscente dalla precedente società datrice di lavoro sollecita le dimissioni di altri suoi ex colleghi di lavoro, al fine di assumerli o affinché vengano assunti dal nuovo datore di lavoro. Tuttavia, tale attività finalizzata ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più lavo- ratori di un’impresa concorrente, incentivando ex colleghi a lasciare la precedete attivi- tà lavorativa per essere assunti presso il nuovo datore di lavoro (che potrebbe interessare principalmente i lavoratori appartenenti al top management di un’azienda), acquisisce na- tura illecita solo se messa in atto con animus nocendi , ovvero con il solo scopo di nuocere l’impresa concorrente, da cui vengono distolte risorse importanti (in quanto depositarie di nozioni tecniche, commerciali, frutto di anni di ricerca e di esperienza). La giurisprudenza, infatti – anche in ossequio ai principi costituzionali del- la libertà di iniziativa imprenditoriale, del diritto al lavoro e del diritto del lavoratore di ambire a migliorare le proprie condizioni lavorative ed econo- miche, nonché a tutela della stessa libera concorrenza sul mercato – dipen- denti, ha fissato una serie di indici presuntivi 62 con l’intento di demarcare il confine di legittimità dello storno di dipendenti. In particolare, perché tale condotta non risulti illecita, integrando concor- renza sleale ex art, 2598, numero 3), c.c.: • la distrazione dei dipendenti del precedente datore di lavoro non deve avvenire in modo sistematico;
62 Trib. Roma, Sez. XVII, 4 luglio 2023, n. 14977; Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3865; Cass. Civ., Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6274; Cass. Civ., Sez. I, 4 settembre 2013, n. 20228; Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2008, n. 13424
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