• non deve avvenire il c.d. choc disgregativo, ovvero il simultaneo passag- gio di un numero rilevante di dipendenti stornati di particolare utilità per la precedente impresa (anche in proporzione al numero di dipendenti del datore stornato); • l’attività di incentivazione degli ex colleghi a lasciare il precedente posto di lavoro non deve consistere in atteggiamenti denigratori nei confronti del precedente datore di lavoro e della sua attività e, in generale, in qual- siasi metodo di coartazione “scorretto”; • i dipendenti stornati dimissionari devono osservare il periodo di preav- viso previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento; • lo storno di dipendenti non può essere accompagnato dalla sottrazione di informazioni e documenti aziendali da parte dei lavoratori uscenti; • deve essere esclusa l’immediata destinazione alla frequentazione della medesima clientela; • in generale, non possono essere utilizzati mezzi comunque subdoli o scorretti.
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