Dossier rapporto lavoro dirigenziale

04. LA DIMENSIONE COLLETTIVA DEL LAVORO DIRIGENZIALE Salvo che la contrattazione collettiva non disponga diversamente, la qualifica di dirigente spetta soltanto ex art. 2095 c.c. al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprendi- tore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osser- vanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente respon- sabilità ad alto livello 63 . In mancanza di espressa declaratoria della contrattazione collettiva di settore, questi sono i criteri identificativi cui è la giurisprudenza ormai consolidata in seguito ad un lungo e difficoltoso procedimento interpretativo c.d. “tipologico” volto a definire il lavoratore ap- partenente al top management quale figura ibrida tra il prestatore di lavoro subordinato e la classe imprenditoriale, con funzioni di intermediazione tra capitale e lavoro. Difatti, il dirigente - pur trovandosi in una posizione sovraordinata rispetto agli altri la- voratori, quale longa manus dell’imprenditore nell’espletamento della funzione direttiva e decisionale – resta comunque assoggettato al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro, stante la natura subordinata (seppur “attenuata” dalla previsione dell’ampiez- za del potere direttivo e dell’autonomia decisionale ed organizzativa) del suo rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 c.c. (trattandosi sempre di lavoratore che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” ). La sempre più crescente autonomia acquisita da tale tipologia di lavoratore ha portato, nel tempo, la figura dirigenziale a dissociarsi dall’ormai tramontata categoria dell’impiegato

63 Ex multis , Cass. Civ., sez. lav., 23 marzo 2018, n. 7295; Tribunale di Roma, sez. lav., 3 aprile 2022, n. 3042

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