superiore verso un’unitaria identità categoriale, rendendo necessario un processo di ac- certamento finalizzato ad individuarne i relativi requisiti essenziali di appartenenza e, di conseguenza, consentire: • l’applicazione di un diverso trattamento e di differenti criteri normativi (modulando la disciplina garantista a seconda del tipo normativo di lavoratore subordinato); • l’iscrizione ad associazioni sindacali autonome rispetto ad altre categorie di lavoratori; • il riconoscimento formale della qualifica (qualora non espressamente previsto dall’a- zienda nel contratto individuale di lavoro). Ebbene, il problema principale che si manifestava ad ogni tentativo di delineare nitida- mente i contorni della figura del dirigente era imputabile alle diverse prestazioni richieste alla classe manageriale in base ai vari “rami di produzione” e alla “tipologia di impresa”, nonché in ragione della costante evoluzione del mercato economico-imprenditoriale e, conseguentemente, della struttura organizzativa delle aziende. Il primo provvedimento utile in tal senso è stato la legge sindacale del 1926 (r.d.l. n. 1130/1926) che – nel tentativo di trovare una dimensione economico-sociale al dirigente - ha qualificato come dirigenti i “direttori tecnici e amministrativi e altri capi di uffici e di servizi con funzioni analoghe, istitutori e in generale impiegati muniti di procura”, rile- vandone la necessità di una rappresentanza sindacale autonoma rispetto alle altre tipolo- gie di lavoratori ed individuando tra i primi segni distintivi: • la preposizione alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda; • l’assunzione di responsabilità diretta dell’andamento della produzione e dei servizi. Tuttavia, nonostante l’acquisita autonomia sindacale, solo il codice civile del 1942 ha rico- nosciuto quella dirigenziale come autonoma categoria legale, superando la vecchia bipar- tizione “operai e impiegati” con la tripartizione “dirigenti amministrativi o tecnici, impie- gati ed operai”. In tale processo definitorio - alla luce del perdurante silenzio della disciplina legale (che si è limitata a rubricare la categoria legale dei dirigenti ai sensi dell’art. 2095 c.c., senza tipizzarne i tratti caratteristici attraverso la formulazione di una nozione unitaria) - ruolo fondamentale ha avuto la contrattazione collettiva che, alla luce del rinvio operato dall’art. 2095 c.c., ha declinato diversamente le prestazioni e le funzioni dirigenziali coerentemente con i differenti settori di provenienza, muovendosi per la prima volta su concetti quali: • l’elevata professionalità • l’autonomia e il potere decisionale,
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