Dossier rapporto lavoro dirigenziale

vo, bensì di giustificatezza; e molti altri esempi ancora ove si palesa un intento di differen- ziazione che – alla luce della lettura delle pagine che seguono – si palesa sì esistente, ma molto più sul piano politico e molto meno su quello tecnico.

1. L’INAFFERRABILE CONCETTO DI SUBORDINAZIONE È principio condiviso da tempo in giurisprudenza che ogni attività umana possa essere og- getto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo 1 . Al giorno d’oggi, tuttavia, con l’ingresso di strumenti di lavoro quali braccia meccaniche, impianti automatizzati, intelli- genze artificiali – per citarne solo alcuni – le prestazioni di lavoro fungibili - assegnabili, cioè in maniera intercambiabile, a questo o l’altro uomo, sono andate a ricoprire una quota sempre più piccola del mercato del lavoro, lasciando ampio spazio a lavori il cui “valore aggiunto” - e dunque la personalità del lavoratore - sono alla base delle stesse. Nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole contenuto intellettuale e creativo, così come per le posizioni dirigenziali, caratterizzate da ampia autonomia decisionale e scar- samente soggette al potere decisionale esercitato da altri, al fine della distinzione tra rap- porto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro. Per ricondurre il singolo rapporto all’una o all’altra categoria, occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di eroga- zione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur mi- nima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla forni- tura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore 2 , e di tanto si parlerà in questo capitolo, cercando di concentrare quel- le che sono state le problematiche via via affermate dalla giurisprudenza e le conclusioni che sono state raggiunte. La Cassazione, nel pronunciarsi sul tema della qualificazione del rapporto di lavoro, vi si rife- risce come «vexata questio» , resa, tra l’altro, più complicata che in passato, dall’assetto della società contemporanea, ove i rapporti di lavoro hanno perso la loro «primigenia simplicitas» risultando sempre più difficili da classificare. È la stessa Suprema Corte che, in merito alla di- stinzione fra lavoro autonomo e subordinato, parte dall’assunto che sussistano condivisibili

1 Ex plurimis Cass. Civ. sez. lav. 9251/2010; Cass. Civ. sez. lav. 13858/2009 2 Cass. Civ. sez. lav. 15 giugno 2020, n, 11539

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