Dossier rapporto lavoro dirigenziale

tali da consentire l’inquadramento del dirigente sino ad allora vincolato al solo riconosci- mento contrattuale del datore di lavoro in sede di assunzione o nel corso del rapporto di lavoro (attraverso le c.d. clausole di riconoscimento formale), a causa dell’abbozzata clas- sificazione del personale desumibile dalla disciplina civilistica. Se – infatti – in un primo momento, la giurisprudenza aveva accolto favorevolmente tale pratica datoriale sulla base del principio generale della derogabilità in melius alle norme di legge 64 , consentendo così l’allargamento di fatto della categoria dirigenziale imposto dal mutamento delle condizioni del sistema economico-produttivo; dalla seconda metà degli anni settanta del secolo scorso i giudici hanno variato il proprio indirizzo, dichiarando tali clausole nulle perché il rinvio alla legge o alla contrattazione collettiva di cui al comma 2 dell’art. 2095 c.c. doveva ritenersi imperativo 65 . Dunque, l’intervento della disciplina negoziale collettiva, ha fornito ai giudici maggiori strumenti da adottare nella loro opera ermeneutica suppletiva volta a valutare e qualificare la prestazione del lavoratore come dirigenziale, consentendogli di rifarsi sia alla (seppur statica) nozione generale prevista dalla disciplina legale, sia ai criteri identificativi dei vari CCNL di riferimento, con la possibilità di discostarsene a seconda delle esigenze della sin- gola impresa. Inoltre, la formulazione dei primi requisiti comuni – oltre ad attribuire rilevanza alle va- lutazioni dell’interprete - evitava l’applicazione generale e ingiustificata della tutela ga- rantista all’intera platea di lavoratori subordinati, consentendo di adeguarla a seconda del tipo di lavoratore destinatario. Tuttavia, siffatta impostazione lasciava troppo spazio all’interprete nella determinazione del tipo normativo sotteso alla disciplina legale, rendendo necessaria la “sostanzializza- zione” di declaratorie contrattuali, con criteri di inquadramento del dirigente fondati sulle mansioni effettivamente svolte.

Recentemente, dunque, in materia di riconoscimento della qualifica di di- rigente, applicabilità del relativo contratto collettivo di settore e risolu- zione di controversie, la contrattazione collettiva, ha posto quali requisiti essenziali comuni del ruolo di dirigente l’elevato grado di professionalità richiesto e l’autonomia decisionale e, cercando di fornire una definizione di dirigente il più dettagliata possibile, ha previsto rispettivamente: • all’art. 1 CCNL Dirigenti Industria: «Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094

64 Ex multis , Cass. Civ., 19 aprile 1962, n. 777; Cass. Civ., 11 dicembre 1972, n. 3558 65 Cass. Civ., 18 aprile 1975, n. 1497; Cass. Civ.,14 luglio 1976, n. 2738; Cass. Civ., 18 ottobre 1985, n. 5031

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