Dossier rapporto lavoro dirigenziale

del codice civile e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed espli- cano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realiz- zazione degli obiettivi dell’impresa. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i Direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell’azienda. L’esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l’attribuzione della quali- fica e quindi l’applicabilità del presente contratto» . Secondo un’analisi di tale declaratoria, un consolidato orientamento giurisprudenziale - con riferimento al contratto delle aziende industriali – ha ammesso che anche al dirigente gerarchicamente inferiore venga riconosciu- ta una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale del dirigente sovraordinato 66 . Inoltre, il diritto vivente non ritiene rilevante, ai fini definitori, la supremazia gerarchica o l’eser- cizio di poteri direttivi ad essa connessi, ammettendo la qualifica di- rigenziale anche solo in presenza di mansioni qualitative, autonome e discrezionali (e ritenendo, dunque, sufficiente l’elevata specializ- zazione o la sperimentata esperienza incidenti considerevolmente e immediatamente sugli obiettivi aziendali generali e di settore) 67 . • all’art. 1 CCNL Dirigenti Commercio: «coloro che, rispondendo diretta- mente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l’impresa o ad una sua parte autonoma. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità ine- rente al proprio ruolo, all’attività diretta a conseguire l’interesse dell’im- presa ed il fine della sua utilità sociale“ . A titolo esemplificativo sono stati richiamati “gli institori, a norma dell’art. 2203 ss. c.c.; i procuratori di cui all’art. 2209 c.c., con stabile mandato ad negotia; i direttori; i con- direttori; i vicedirettori; i capi di importanti servizi ed uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi prece- denti» ; • all’art. 1 del CCNL per i Dirigenti del settore bancario: che sono diri- genti coloro che «come tali qualificati dall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di auto- nomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozio- ne, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa» .

66 Cass. Civ., 26 giugno 2005, n. 8650 67 Ex multis, Cass. Civ., 28 dicembre 1998, n. 1286; Cass. Civ.,18 marzo 2014, n. 6230

71

Made with FlippingBook Online newsletter maker