La disposizione, poi, prevede la possibilità di individuare «funzioni manageriali correlate ai diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il supe- ramento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale». Dunque, alla declaratoria del settore industriale, i contratti bancari affiancano l’ammissibilità di diversi livelli di responsabilità del dirigente (che per il settore industriale era già stata contemplata dalla giurisprudenza), introducendo diversamente le vecchie clausole di riconoscimento for- male (seppur - in mancanza di espresso rinvio alla tabella allegata del CCNL descrittiva dei diversi gradi dirigenziali per ogni istituto di credi- to - dichiarate ormai nulle dalla recente giurisprudenza quali requisiti di accesso alla categoria 68 ). Frutto, invece, dell’incontro del contenuto della contrattazione col- lettiva del settore industria e commercio è il CCNL Dirigenti Imprese Assicuratrici (ANIA), che dispone il riconoscimento della qualifica di dirigente con lettera dell’impresa “a quei prestatori di lavoro che, es- sendo preposti al funzionamento dell’impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e d’iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l’incarico di provvedere – nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con le altre com- petenze e funzioni dell’azienda – al conseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali dell’impresa” .
Raccogliendo l’ampia delega del legislatore, dunque, la contrattazione collettiva, attra- verso le proprie declaratorie - nella quale rientrano una pluralità di livelli dirigenziali - ha dato vita ad una categoria unitaria e conforme alla categoria legale proprio per effetto della stessa delega di cui all’art. 2095, comma 2, c.c. ( «tutte le volte in cui il legislatore colleghi un determinato trattamento al dirigente d’azienda, il trattamento debba essere riferito a tutte le figure dirigenziali che rientrino entro le declaratorie contrattuali» ). 1. ASSOCIAZIONISMO DI CATEGORIA Il diritto dei dirigenti (al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato) di aderire all’or- ganizzazione sindacale di riferimento (quale associazione libera e spontanea di lavoratori - ma anche di datori di lavoro - costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri membri di riferimento) è sancito dall’art. 39 della Costituzione.
68 Cass. Civ., 11 settembre 2013, n. 20839; Cass. Civ., 14 ottobre 2016, n. 20805
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