Dossier rapporto lavoro dirigenziale

La disposizione, poi, prevede la possibilità di individuare «funzioni manageriali correlate ai diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il supe- ramento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale». Dunque, alla declaratoria del settore industriale, i contratti bancari affiancano l’ammissibilità di diversi livelli di responsabilità del dirigente (che per il settore industriale era già stata contemplata dalla giurisprudenza), introducendo diversamente le vecchie clausole di riconoscimento for- male (seppur - in mancanza di espresso rinvio alla tabella allegata del CCNL descrittiva dei diversi gradi dirigenziali per ogni istituto di credi- to - dichiarate ormai nulle dalla recente giurisprudenza quali requisiti di accesso alla categoria 68 ). Frutto, invece, dell’incontro del contenuto della contrattazione col- lettiva del settore industria e commercio è il CCNL Dirigenti Imprese Assicuratrici (ANIA), che dispone il riconoscimento della qualifica di dirigente con lettera dell’impresa “a quei prestatori di lavoro che, es- sendo preposti al funzionamento dell’impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e d’iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l’incarico di provvedere – nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con le altre com- petenze e funzioni dell’azienda – al conseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali dell’impresa” .

Raccogliendo l’ampia delega del legislatore, dunque, la contrattazione collettiva, attra- verso le proprie declaratorie - nella quale rientrano una pluralità di livelli dirigenziali - ha dato vita ad una categoria unitaria e conforme alla categoria legale proprio per effetto della stessa delega di cui all’art. 2095, comma 2, c.c. ( «tutte le volte in cui il legislatore colleghi un determinato trattamento al dirigente d’azienda, il trattamento debba essere riferito a tutte le figure dirigenziali che rientrino entro le declaratorie contrattuali» ). 1. ASSOCIAZIONISMO DI CATEGORIA Il diritto dei dirigenti (al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato) di aderire all’or- ganizzazione sindacale di riferimento (quale associazione libera e spontanea di lavoratori - ma anche di datori di lavoro - costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri membri di riferimento) è sancito dall’art. 39 della Costituzione.

68 Cass. Civ., 11 settembre 2013, n. 20839; Cass. Civ., 14 ottobre 2016, n. 20805

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