Dossier rapporto lavoro dirigenziale

Dal principio di cui alla citata norma costituzionale derivano una serie di diritti ricono- sciuti da un coacervo di norme di cui alla legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che mirano a garantire la libertà sindacale (Titolo II) e l’esercizio dell’attività sindacale (Titolo III) all’interno di ciascuna impresa, tramite le organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL applicati nell’unità produttiva ed in particolare le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. L’attività sindacale tipica delle associazioni cui aderiscono i lavoratori, infatti, rappresenta l’articolazione del suddetto principio di rango costituzionale nei diritti di indire le assem- blee, nel diritto di affissione, nel diritto di ottenere permessi, retribuiti e non, del diritto di percepire contributi sindacali mediante trattenuta sul salario. Tali diritti rientranti nel generale diritto all’attività sindacale sono esercitati nei luoghi di lavoro tramite le cosiddette Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.), quali forme di rappresentanza “istituzionalizzate” al livello aziendale che, ai sensi dell’art. 19 dello Sta- tuto dei lavoratori, possono essere costituite dai lavoratori all’interno di ogni unità pro- duttiva, sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dell’impresa. La costituzione delle R.S.A. in azienda soggiace esclusivamente ai seguenti requisiti strut- turali desunti dall’art. 19 Statuto dei Lavoratori: • ai sensi del comma 1, la costituzione ad iniziativa dei lavoratori all’interno di ogni unità produttiva (con la finalità di garantire che tali forme di rappresentanza costituiscano la genuina espressione dei lavoratori occupati in azienda); • la costituzione nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva (art. 19, comma 1, lett. b). La normativa di riferimento, tuttavia, non prevede alcun limite al numero di R.S.A. che pos- sano essere costituite (in presenza dei necessari requisiti) presso la medesima unità pro- duttiva o sede dell’azienda, ingenerando un’inevitabile frammentazione della rappresen- tanza sindacale nel medesimo contesto aziendale, con conseguente difficoltà per il datore di lavoro nell’individuare un proprio interlocutore di riferimento nelle trattative sindacali (dovendo spesso sottoscrive accordi separati con le singole R.S.A.). Tale limite è stato superato dall’Accordo Interconfederale «per la costituzione delle Rap- presentanze Sindacali Unitarie», siglato il 20 dicembre 1993, attraverso la previsione della possibilità di costituire, presso le unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 di- pendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie, un organismo di tipo unico (che prefiguri lo stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per

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