Dossier rapporto lavoro dirigenziale

tutti i settori produttivi) individuato nelle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.). Le R.S.U., che si pongono come obiettivo la partecipazione unitaria dei lavoratori alla ge- stione del CCNL ed alle quali sono devolute molte delle prerogative tipiche delle R.S.A., vengono elette a suffragio universale, con voto segreto, su liste concorrenti i cui risultati definiscono la rappresentatività ovvero il peso sul tavolo negoziale delle organizzazioni sindacali che costituisce il presupposto per la partecipazione alle trattative nazionali e per l’esercizio delle libertà sindacali. Come espressamente previsto all’articolo 5 dell’Accordo Interconfederale, dunque, le R.S.U. costituite all’interno delle unità produttive con più di 15 dipendenti subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti. Tra i diritti sindacali per i quali è previsto l’esercizio associato in azienda tramite le R.S.A. o R.S.U. si segnalano: • Il diritto di assemblea (quale prerogativa dei singoli lavoratori espressa dalla R.S.A. di appartenenza), sancito dall’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, in base al quale i lavo- ratori – salve le migliori condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva - possono riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue normalmente retribuite. Tali riunioni possono essere indette (singolarmente o congiuntamente) dalle rappre- sentanze sindacali aziendali, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni (comu- nicate al datore di lavoro), dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produtti- va, previa fissazione dell’ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigen- ti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Oltre ai lavoratori in ferie, possono partecipare alle assemblee con la finalità propria di esprimere una valutazione di politica sindacale, altresì i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni (anche a zero ore), in quanto tali circostanze (sospensione di una sola o delle rispettive obbligazioni) non incide sull’esercizio dei diritti sindacali. Infine, è consentita la partecipazione all’assemblea, espressamente prevista dal com- ma 3 dell’articolo in esame anche ai dirigenti esterni del sindacato al quale fa capo la R.S.A., con l’unico vincolo di preavvisare il datore di lavoro di tale partecipazione. È escluso, invece, il diritto del datore di lavoro di partecipare (anche a mezzo di pro- pri incaricati) all’assemblea convocata dalle R.S.A., al fine di evitare che la libertà di espressione di pensiero dei lavoratori possa essere condizionata dall’incombente pre- senza datoriale. Da tale delegittimazione, deve altresì desumersi l’impossibilità per il

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