datore di lavoro di esercitare un qualsivoglia potere autorizzativo o di controllo sull’or- dine del giorno dell’assemblea. Tuttavia, in virtù dell’esigenza di rispettare altresì il diritto datoriale al libero esercizio dell’attività economica, egualmente garantito a li- vello costituzionale, il legittimo esercizio del diritto di assemblea è soggetto all’onere del preavviso della sua convocazione al datore di lavoro 69 . Infine, per quanto riguarda il luogo di svolgimento delle assemblee, normalmente, è il datore stesso che ne offre la disponibilità e, in caso contrario, questi possono essere scelti a discrezione dei lavora- tori compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda; • il diritto di affissione, consistente nel diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comu- nicati inerenti a materiale di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione nei luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva (art. 25 Statuto dei Lavoratori). Tale diritto può essere esercitato dal lavoratore esclusivamente quale membro dell’R.S.A., anche se il diritto al volantinaggio rientra comunque nel diritto di svolgere attività sindacale riconosciuto dall’art. 14 Stat. lav.. A tal fine, la casella di posta elettronica aziendale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza quale strumento idoneo all’esercizio del diritto di affissione in ragione dell’evoluzione delle modalità di comunicazione in azienda 70 ; • la libertà di proselitismo e il diritto di raccolta contributi sindacali, riconosciuto dall’art. 26 Statuto dei Lavoratori secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività aziendale. Perché l’opera di proselitismo possa essere eserci- tata legittimamente dai lavoratori, tuttavia, la giurisprudenza – in analogia a quanto previsto in materia di diffamazione a mezzo stampa - ha formulato una serie di canoni costituzionali di liceità, quali: il rispetto della continenza (ovvero del linguaggio appropriato); il rispetto della pertinenza (consistente nell’esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e divulgazione del fatto e dell’opinione); la veridicità del fatto divulgato (ovvero la coincidenza tra fatti riferiti e accaduti o, almeno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti). I lavoratori hanno altresì il diritto di raccogliere i contributi sindacali da destinare alle loro organizzazioni, ovvero le quote che ognuno di essi (ove iscritto ad un sindacato) è tenuto a versare in favore dell’associazione di appartenenza quale fonte primaria di fi- nanziamento. A seguito del referendum del 1995 – che ha abrogato il comma 2 dell’art.
69 Cass. Civ., 15 giugno 1994 n. 5799 70 Cass. Civ., 35643/2022; Cass. Civ., 35644/2022
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