Dossier rapporto lavoro dirigenziale

bito applicativo della norma stessa ogni tipo di allontanamento dalla sede lavorativa che, per determinare un distacco, completo e di apprezzabile durata, dal luogo di svolgimento dell’abi- tuale attività sindacale, sia suscettibile di produrre una lesione (anche potenziale) all’azione del rappresentante sindacale, equiparabile in termini fattuali, in ragione cioè dell’interesse leso al trasferimento». La giurisprudenza, inoltre, si è pronunciata sulla nozione di unità produttiva e, sebbene originariamente abbia ritenuto che l’ipotesi di trasferimento necessitante il previo nulla osta delle associazioni sindacali fosse integrata anche dallo spostamento interno da repar- to a reparto, successivamente ha affermato che tale fattispecie riguardi esclusivamente il trasferimento all’esterno dell’unità produttiva, poiché è pacifico che il riferimento territo- riale sia un dato rilevante che nulla abbia a che vedere con l’articolazione produttiva. In ogni caso, anche il trasferimento nell’ambito della medesima unità produttiva che non richiede il rilascio del nulla osta da parte dell’organizzazione può, in taluni casi, risultare illegittima e, addirittura, integrare l’ipotesi di condotta antisindacale sanzionabile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, qualora il distacco e quindi l’allontanamento dai compagni di lavoro o dalla specifica base rappresentata sia oggettivamente, o quanto meno potenzial- mente, idoneo a ledere l’attività e la libertà sindacale. Strumento di tutela riconosciuto ai lavoratori al fine di sollecitare il miglioramento delle condizioni di lavoro, ovvero, in generale, la salvaguardia di qualsivoglia diritto sindacale o interesse collettivo si rinviene nel diritto di sciopero ex art. 40 Costituzione, che si so- stanzia in una astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, indetta, di regola, dai sindacati. Si tratta di un diritto assoluto irrinunciabile, il cui esercizio collet- tivo (non in merito al numero di lavoratori coinvolti quanto alla natura dell’interesse da proteggere), comporta la sospensione del rapporto di lavoro, con conseguente perdita per il lavoratore scioperante del diritto alla retribuzione limitatamente alla durata dell’asten- sione dalla prestazione lavorativa. Nel corso dello sciopero articolato attuato da parte dei dipendenti, la giurisprudenza è fer- ma nel ritenere che il datore di lavoro debba retribuire la prestazione offerta dai lavoratori dei reparti non interessati dallo sciopero; tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che il da- tore di lavoro possa rifiutare la prestazione (e, quindi, non retribuire) i lavoratori non scio- peranti o che abbiano effettuato uno sciopero breve (o articolato) che rientrino in servizio, ove sia sopravvenuta l’impossibilità temporanea di utilizzare le prestazioni ai sensi dell’art. 1256 c.c.. Tale impossibilità si verifica allorquando «la necessità di operare variazioni al ciclo produttivo comporti o la possibilità di danni per gli impianti, ovvero spese tali da rendere la pre-

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