Dossier rapporto lavoro dirigenziale

perplessità rispetto alla tenuta delle connotazioni originariamente previste, laddove l’attualità propone forme sempre più articolate di lavoro, nelle quali gli elementi tipici dell’una o dell’al- tra forma si insinuano realizzando fattispecie ibride e difficilmente qualificabili. La stessa Cassazione però, identifica il nocciolo della questione mantenen- do le pronunce per cui «l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa» . Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due tipi di rapporto di cui si discute non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti dell’odierna vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo hanno neces- sariamente creato delle spaccature nei modelli novecenteschi, inserendo elementi per così dire perturbatori che turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Al riscontrarsi di posizioni dotate di questa necessaria “liquidità”, infatti, l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito 3 ; ricorrendo quindi, se necessario a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del ri- schio economico, l’osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc., come appunto nel caso dei dirigenti, le cui peculiarità non attengono certo al cambiamento dei tempi o alla perdita della primigenia simplicitas , ma alla forma di lavoro propria di questa figura organizzativa apicale. È stata di conseguenza enucleata la regula iuris - che in questa sede va ribadita - secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementa- re, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione 4 , oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, orga- nizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora fare ricorso a quei criteri distintivi sussidiari sopra accennati.

3 Cfr., ex multis, Cass. nn. 1717/2009. 1153/2013 4 Cass. n. 23846/2017

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