stazione del tutto antieconomica per l’azienda, e non semplicemente non conveniente, cioè tale da annullare il margine di profitto che l’azienda potrebbe trarre dalle prestazioni rifiutate» 74 . L’esercizio dei suddetti diritti sindacali individuali e collettivi è garantito dal nostro or- dinamento attraverso l’espressa predisposizione di uno strumento di tutela (individuale e collettivo) della libertà sindacale lato sensu , volto fronteggiare le condotte del datore di lavoro (come, ad esempio, l’illegittimo esercizio del potere disciplinare) che inibiscano o limitino (anche non intenzionalmente) l’attività sindacale e l’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori (art. 28 Statuto dei Lavoratori).
A tal proposito, oltre alle specifiche ipotesi di comportamenti del datore di lavoro automaticamente antisindacali ai sensi di legge (come la violazione diretta delle prerogative delle R.S.A.), rilevano altresì tutte le condotte da- toriali che la giurisprudenza negli anni ha qualificato come antisindacali formulando i limiti e i confini dell’azione di repressione di tali condotte. Difatti, la stessa Corte di Cassazione ha confermato come possa integrare una condotta antisindacale qualsiasi comportamento che leda oggettiva- mente gli interessi collettivi al di là delle condotte tipizzate 75 .
Diversamente da quanto previsto dall’art. 15 Stat. lav., che sancisce la nullità di atti e patti discriminatori per ragioni sindacali da chiunque posti in essere, la condotta antisindacale può essere perpetrata esclusivamente dal datore di lavoro (unico soggetto passivo dell’a- zione in giudizio ai sensi dell’art. 28 Stat. lav.). Sono, invece, legittimati attivi al predetto giudizio tramite ricorso presso il Tribunale del luogo ove è stato posto in essere il compor- tamento di natura antisindacale gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse (ovvero i sindacati provinciali di categoria quali articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e, quindi, più vicine al luogo di lavoro presso cui si è concretizzata la condotta antisindacale). Il procedimento regolato dall’art. 28 Stat. lav. è speciale e urgente e, nel primo grado, si articola in due fasi: • la prima fase sommaria innanzi al Tribunale del lavoro del luogo ove si è verificato il comportamento denunciato. Il Giudice, entro il termine (non perentorio) di due giorni dal deposito del ricorso, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, laddove ravvisi la sussistenza di una condotta antisindacale «ordina al datore di lavoro, con de-
74 Cass. Civ., 1° settembre 1997, n. 8273 75 Cass. Civ., 33982/2022
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