Dossier rapporto lavoro dirigenziale

creto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti»; • la parte soccombente può opporsi al decreto entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, dinanzi al medesimo Tribunale (che decide con sentenza immediatamente ese- cutiva) quale provvedimento conclusivo della seconda fase del giudizio di primo grado azionato con l’opposizione al decreto (la cui esecutività non viene comunque sospesa). Tale seconda fase del procedimento è a cognizione piena ed è soggetta alla disciplina ordinaria del rito del lavoro). La mancata attuazione del decreto immediatamente esecutivo da parte del datore di la- voro, integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 c.p., che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a Euro 200,00. La sentenza di primo grado con cui viene confermato o revocato il decreto immediatamen- te esecutivo può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello, secondo le regole ordinarie del processo del lavoro. 1.3. L’ACCESSO ALLE TUTELE PER LA CRISI D’IMPRESA E LA PROCEDURA EX L. N. 223/1991 La dichiarazione di “fallimento” (oggi “liquidazione giudiziale”) di una società in crisi produce una serie di effetti socialmente impattanti su una pluralità di soggetti portatori di rilevanti interessi contrapposti: da un lato l’imprenditore fallito, dall’altro tutti i creditori dell’impresa in stato di crisi. Tra questi ultimi, in particolare, si annoverano i lavoratori subordinati che – quali titolari di un credito di natura privilegiata ex art. 2751- bis , n. 1, c.c. – ancora prima dell’interesse alla stabilità della propria situazione occupazionale, hanno diritto alla percezione delle re- tribuzioni maturate e non corrisposte (oltre ad eventuali indennità dovute in caso di cessa- zione del rapporto di lavoro). Ciò nonostante, le sorti dei rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento dell’aper- tura della liquidazione giudiziale dell’impresa in crisi, hanno trovato espressa e specifi- ca regolamentazione giuridica solo con l’avvento del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, CCII). Per le procedure liquidatorie attivate prima dell’entrata in vigore della nuova Riforma (15 luglio 2022), la lacuna normativa lasciata in eredità dal legislatore del regio decreto è stata per lungo tempo colmata da una lettura in combinato disposto dell’art. 72 del r.d. 19 marzo

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