Dossier rapporto lavoro dirigenziale

1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) – la cui disciplina (destinata a regolamentare gli ef- fetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti) è stata altresì applicata per analogia le- gis, dalla giurisprudenza, ai contratti di lavoro - con l’art. 2119 c.c., che esclude il fallimen- to dal novero delle ragioni giustificatrici del licenziamento per giusta causa, con pacifico riconoscimento – in caso di recesso su impulso del curatore - dell’indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore. Dunque, in assenza di una specifica disciplina in materia giuslavoristica, l’impostazione ermeneutica della giurisprudenza maggioritaria propendeva per l’applicazione dell’art. 72 della Legge fallimentare 76 , a norma del quale:

«Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da en- trambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il falli- mento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autoriz- zazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasfe- rimento del diritto».

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi l’art. 72 della Legge Fallimentare (di portata ampia e generica) è stato interamente travasato nell’art. 172 CCII e destinato alla generalità dei contratti, mentre il d.lgs. n. 14/2019 ha racchiuso nell’art. 189 CCII una disci- plina ad hoc per i soli rapporti di lavoro che - a differenza del regime di sospensione previ- sto dalla legge fallimentare - ha compresso lo spatium deliberandi del curatore a soli 4 mesi (prorogabili per un massimo di 8 mesi, su disposizione del Giudice Delegato, in caso siano ravvisabili prospettive di continuazione dell’attività aziendale). Decorso inutilmente il termine iniziale (o quello successivamente prorogato), senza che il curatore abbia esercitato la propria scelta di “sciogliersi” da contratto di lavoro o suben- trarvi in luogo dell’imprenditore fallito e senza che il lavoratore sospeso abbia rassegnato le proprie dimissioni, l’art. 189, commi 3 e 4, CCII prevede che il rapporto di lavoro si risol- va di diritto, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. La sospensione del rapporto di lavoro pendente sino alla decisione del curatore sulla “so- pravvivenza” del relativo contratto, ha portato all’attenzione della giurisprudenza l’ulte- riore questione, di interesse primario, riguardante gli effetti dell’interruzione temporanea

76  Ex mult . Cass. Civ., 14 giugno 2018, n. 15581; Cass. Civ., 30 maggio 2018, n. 13694; Cass. Civ., 23 marzo 2018, n. 7308; Cass. Civ., 30 maggio 2018, n. 13694; Cass. Civ., 25 febbraio 2021, n. 5233

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