Dossier rapporto lavoro dirigenziale

del rapporto di lavoro (e, di conseguenza, della prestazione lavorativa) sulla retribuzione dovuta ai lavoratori sospesi. In particolare - secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, consolidatosi in epoca antecedente all’entrata in vigore del CCII – per effetto della dichiarazione di falli- mento e sino alla dichiarazione del curatore di cui all’art. 77, comma 2, Legge Fallimentare, la sospensione di diritto del rapporto di lavoro (pur formalmente in essere) comporta il congelamento di tutti gli istituti contrattuali, ivi compresa la retribuzione corrente e diffe- rita. Ciò in quanto, con l’interruzione della prestazione di lavoro viene meno l’obbligazione retributiva facente capo al datore di lavoro per difetto del rapporto di sinallagmaticità 77 . Nel silenzio della legge, dunque, l’unica tutela economica riconosciuta al lavoratore (pri- vato della retribuzione e della contribuzione nel periodo di quiescenza), constava negli strumenti di sostegno al reddito. Tuttavia, la Legge Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) ha abrogato l’art. 3, l. 23 luglio 1991, n. 223, subordinando l’erogazione del trattamento di integrazione salariale per crisi azienda- le (della durata massima di 12 mesi decorrenti dall’apertura del fallimento o di altra pro- cedura concorsuale liquidatoria) al manifestarsi di specifiche condizioni previste ex lege (tra le quali rientrava, anzitutto, la prospettiva di continuazione dell’attività d’impresa), in assenza delle quali i lavoratori sospesi finivano per essere spogliati delle proprie tutele economiche e previdenziali. Ebbene, la mancata previsione normativa di emolumenti (retributivi o indennitari o pre- videnziali) - non sopperita neppure dalla recente entrata in vigore del nuovo Codice della crisi – assume particolare rilevanza nell’ipotesi in cui il curatore scelga di subentrare nel contratto di lavoro con efficacia ex nunc , finendo altresì per generare un problema pensio- nistico “differito”, a causa del “buco” contributivo coincidente con il periodo di sospen- sione del rapporto di lavoro. Anche per tali ragioni - oltre alla finalità di semplificazione e rapidità delle procedure con- corsuali - il d.lgs. n. 14/2019 ha previsto tempistiche di sospensione più stringenti e un’i- potesi risolutoria automatica (art. 189, comma 3, CCII), con diritto di accesso, su domanda all’INPS, alla NASpI (art. 190 CCII), integrando espressamente tale cessazione come una perdita involontaria dell’occupazione ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 22/2015. Oltre all’ipotesi di dimissioni del lavoratore sospeso (intese per giusta causa dallo stesso art. 189 CCII), con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, il periodo

77  Ex mult. Cass. Civ., 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. Civ., 30 maggio 2018, n. 13693; Cass. Civ., 25 febbraio 2021, n. 5233; Cass. Civ., 20 luglio 2020, n. 15407

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