di sospensione termina altresì su iniziativa del curatore, con dichiarazione dello stesso di “sciogliersi” dal contratto di lavoro o subentrarvi in luogo dell’imprenditore fallito. Per quanto concerne l’ipotesi di recesso dai rapporti di lavoro subordinato sospesi, l’art. 189, comma 3, CCII espressamente prevede che:
«Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la riso- luzione per iscritto.»
Il fallimento non integra giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e il recesso del cura- tore – che secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità non può essere esente da giustificazione, dovendo rispettare i requisiti formali e sostanziali dettati dalla normativa in materia di licenziamento individuale e collettivo 78 - ha efficacia dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata (uni- tamente al TFR) come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. Ai sensi del comma 6, dell’art. 189 CCII, il curatore può altresì procedere a licenziamento collettivo, con obbligo di osservanza delle garanzie proce- dimentali di cui alla L. 223/1991 che - secondo il prevalente orientamen- to giurisprudenziale conforme alla costante interpretazione della Corte di giustizia – debbono essere rispettate «anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale, e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti 79 ».
Di conseguenza, l’inosservanza della disciplina lavoristica (così come mo- dificata dalla Legge Fornero e dal Jobs Act ) in materia di licenziamento in- dividuale e collettivo comporta l’applicazione del medesimo impianto san- zionatorio previsto per l’imprenditore in bonis .
Alternativamente, il curatore - con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comi- tato dei creditori - può decidere di subentrare nel contratto di lavoro in luogo del fallito, con effetto dalla data di comunicazione del medesimo ai lavoratori. A differenza del nuovo Codice della crisi, il regime di sospensione previsto dalla legge fal-
78 Ex mult. Cass. Civ., 23 marzo 2018, n. 7308; Cass. Civ., 11 novembre 2011, n. 23665 79 Ex mult. Cass. Civ., 2 marzo 2009, n. 5033; CGUE 13 febbraio 2014, C-596/12, Commissione Europea c. Repubblica Italiana; CGUE 3 marzo 2011, C-235-239/10, Claes et al. c. Landsbanki Luxembourg SA
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