limentare non era soggetto a limiti di durata, né ad automatismi di estinzione del rapporto di lavoro, sicché - in caso di mancata comunicazione di licenziamento o subentro nel rela- tivo contratto da parte del curatore - il periodo di “stallo” conseguente alla dichiarazione di apertura del fallimento poteva protrarsi per lungo tempo, con inevitabili ripercussioni economiche e previdenziali gravanti sul lavoratore. Infatti, l’art. 72, comma 2, Legge fallimentare – pur riconoscendo al contraente (e quindi al lavoratore) la possibilità di mettere in mora il curatore tramite richiesta al giudice delegato di assegnare al medesimo curatore un termine massimo di 60 giorni, pena scioglimento del contratto – in concreto, non può essere interpretato in senso favorevole ad un’automatica risoluzione del rapporto di lavoro (per la quale risulta necessaria una “previsione” legisla- tiva ad hoc ), né ad un automatico subentro del curatore nel medesimo contratto. Inoltre, in caso di mancata risposta del curatore entro il termine stabilito dal giudice, l’au- tomaticità dello scioglimento risulta scongiurata sia dallo stesso art. 71, comma 1, legge Fallimentare - che subordina la dichiarazione del curatore di scioglimento o di subentro nei contratti in essere alla previa autorizzazione del comitato dei creditori- sia dalla forma scritta richiesta ai fini della validità del licenziamento. Per tale ragione, la giurisprudenza è intervenuta in soccorso dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi per le quali la procedura liquidatoria sia stata attivata prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi, riconoscendo ai danneggiati - con onere della prova a loro esclusivo carico - la possibilità di far valere una responsabilità risarcitoria di diritto comu- ne, in caso di protratta inerzia o negligenza del curatore, nonché di uso distorto e colpevole della facoltà allo stesso riconosciuta 80 . La mancanza di una disciplina specifica in materia di misure di sostegno al reddito in fa- vore dei lavoratori dipendenti di imprese che hanno cessato la propria attività produttiva si rileva soprattutto in sede di liquidazione giudiziale. L’apertura di tale procedura, infatti, non è motivo di recesso datoriale, ma porta ad una so- spensione automatica per quattro mesi (prorogabili per ulteriori otto mesi) dei rapporti di lavoro pendenti (art. 189, commi 1 e 4, CCII), che può terminare con la decisione del curato- re di subentrare nei contratti di lavoro, di recedere oppure di risolvere i contratti di diritto, rimanendo inerte sino allo spirare del termine di sospensione (art. 189 commi 1-3, CCII). Durante tale periodo di quiescenza, a causa del congelamento della retribuzione e della contribuzione conseguente alla sospensione del rapporto di lavoro e dell’impossibilità di
80 Ex mult., Cass. Civ., 30 maggio 2018, n. 13693
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