rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro, in ragione delle mansioni e delle funzioni allo stesso assegnate per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Tuttavia, nella definizione comunitaria di lavoratore subordinato tale differenziazione non opera e per tale ragione, la Corte di Giustizia ha rilevato come il controllo svolto ex ante sul proposito aziendale di ridurre collettivamente il personale non possa essere esonerato al- cun lavoratore, in quanto l’esigenza di evitare o ridurre i licenziamenti non può interessare solamente alcuni lavoratori in base all’appartenenza ad una specifica categoria legale 81 . Dunque, dall’entrata in vigore di tale norma (anche se la Corte di Cassazione non ha escluso l’applicabilità della stessa anche ai precedenti licenziamenti coinvolgenti il personale diri- genziale 82 ), nel caso di licenziamento collettivo, anche i dirigenti devono essere computati nella soglia dimensionale dell’azienda (oltre 15 dipendenti) e nel numero di lavoratori con- siderati in esubero (almeno 5 dipendenti). L’avvio della procedura collettiva, inoltre, deve essere anticipato dall’osservanza dell’one- re comunicativo nei confronti dell’RSA dei dirigenti – ove costituita in azienda – o nei con- fronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria (quali, ad esempio, Federmanager o Manageritalia), in violazione del quale il lavoratore ha diritto, in ragione del danno patito in re ipsa , al pagamento di un’indennità da parte del datore di lavoro 83 . In seguito alla comunicazione prevista dalla normativa, l’esame congiunto volto a favorire l’adozione di soluzioni alternative (e più favorevoli rispetto al recesso) le rappresentanze sindacali dei dirigenti e l’azienda che - in ragione della peculiarità del rapporto dirigenzia- le e dei diversi interessi in gioco - deve avvenire tra l’azienda e le rappresentanze sindacali dirigenziali separatamente rispetto agli incontri con i sindacati degli altri lavoratori. L’eventuale esame congiunto richiesto (separatamente) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, quindi, avviene su un doppio binario, riguardando da un lato il personale diri- genziale e, dall’altro, le restanti categorie di lavoratori, con la possibilità che venga trovato un accordo che possa riguardare unicamente i prestatori di lavoro coinvolti in uno dei due esami separati e non gli altri. Anche per i dirigenti, poi – nonostante la sentenza comunitaria non si fosse in alcun modo pronunciata a riguardo – la riforma applica i criteri selettivi dei carichi di famiglia, dell’an- zianità di servizio e delle esigenze tecniche-produttive e organizzative aziendali, di cui
81 Corte di Giustizia UE, Commissione Europea v. Repubblica Italiana, C-596/12 82 Cass. Civ., 5513/2018 83 Cass. Civ., 2227/2019
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