all’art. 5 della legge 223/1991 (in caso di mancato accordo sulla base dei criteri di scelta pattuiti in sede di esame), determinando così per l’impresa che deve effettuare una scelta una notevole limitazione della propria discrezionalità, risultando quest’ultima influenzata dalla presenza di dirigenti in posizioni professionali potenzialmente intercambiabili (pur se con riguardo al grado di specificità della professionalità e non alla posizione gerarchi- ca del dirigente 84 ). In questo modo, di particolare rilevanza è il ruolo delle organizzazioni sindacali nella scelta di criteri alternativi maggiormente rispondenti alle peculiarità del vincolo fiduciario che contraddistingue il rapporto di lavoro dirigenziale. L’illegittimità del licenziamento del dirigente per violazione degli obblighi di procedura ex art. 4, comma 12, l. n. 223/1991 o dei criteri di scelta convenuti con il sindacato o previsti dalla legge, è assoggettata alla disciplina normativa di cui alla Legge Fornero o al Jobs Act (per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015), trovando applicazione la relativa tutela in- dennitaria. Difatti, l’accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria siglato in data 30 dicembre 2014 (e quello successivamente sottoscritto nel 2019) ha specificato come nel caso di licenzia- mento illegittimo del dirigente coinvolto nella procedura di riduzione collettiva nel per- sonale non trovino applicazione le indennità supplementari specificamente riconosciute dalla contrattazione collettiva di riferimento.
84 Corte d’Appello di Milano, 9 settembre 2019, n. 1380
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