Neppure la qualificazione del rapporto eventualmente esplicitata dalle parti nel contratto, magari con l’indicazione di uno specifico « nomen iuris » o persino con l’espressa esclusio- ne della subordinazione vale a superare la concreta modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, rimanendo infatti aperta la possibilità che si dimostri, in concreto, una diversa e prevalente classificazione. L’inadeguatezza dei criteri legislativi per l’operazione di classificazione secondo la sum- ma divisio : alcuni esempi Il punto focale della discussione - che arriva ad esasperare la Cassazione per le troppe volte in cui viene ripresentata - è ad oggi sempre più pressante in virtù dei repentini cambia- menti tecnologici, sociali ed economici che chiamano a gran voce un adeguamento dell’or- dinamento italiano. Ad oggi sono la mobilità e la flessibilità, oltre alla c.d. digitalizzazione lavorativa, ad aver segnato e modificato le tradizionali forme di organizzazione del lavoro. Uno scenario complesso, complicato dall’inadeguatezza dell’ordinamento italiano nel so- stenere la crescita del sistema produttivo nazionale è protagonista del quadro della realtà. Evidente purtroppo in ogni ambito del diritto del lavoro, dalla procedura dei licenziamenti collettivi, che scoraggia le imprese straniere dall’investire sul territorio italiano (insieme alla eccessiva burocratizzazione), al sistema sindacale, alla normativa sui licenziamenti, che, seppur in costante cambiamento, non arriva realmente a far fronte alle esigenze del mercato del lavoro italiano. È soprattutto il caso dell’accertamento della natura subordina- ta del rapporto di lavoro di cui qui si tratta, con riferimento ad ogni singola qualificazione del lavoro: la questione investe impiegati, quadri e, soprattutto dirigenti. Famoso e largamente discusso è il caso dei c.d. riders , di pubblico dominio e fervente interesse da quando gli stessi hanno intentato una causa nei confronti della società tedesca di food delivery Foodora . Il Tribunale di Torino ha respinto le domande dei fattorini volte all’accertamento della subordinazione al fine di ottenere il relativo trattamento economico e normativo. Il Giudicante ha posto alla base della propria decisione il fatto che non vi fosse obbligo – né da parte dei lavoratori, né da parte del datore di lavoro – di svolgere o avvalersi della singola prestazione lavorativa, così ritenendo che i rider non fossero “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. Eppure, con tale pronuncia, il giudice non ha fatto altro che esporre tutta l’inadeguatezza di un sistema giurisprudenziale, quello italiano, inadatto a risolvere questioni di vita ordinaria che abbiano i caratteri della novità. Non essendo ancora stato tracciato il solco dalla norma, il giudicante, interprete troppo statico della legge, troppo spesso troppo ancorato al dettato e al tenore letterale della
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