Dossier rapporto lavoro dirigenziale

della legge n. 92/2012, anche per i dirigenti d’azienda, tanto la risoluzione consensuale del contratto di lavoro di cui trattasi, quanto la dimissioni dei prestatori d’opera appartenenti a detta categoria professionale, vanno perfezionate secondo particolare rigore di forma. Secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 17 e ss. della legge in argomento, la genuinità e la temporalità di un atto che recepisca la volontà delle parti di un rapporto di lavoro subor- dinato, tesa alla risoluzione consensuale delle dimissioni rilasciate dal lavoratore dipen- dente, vanno assicurate mediante il rispetto di date forme. La finalità perseguita dal legislatore, in forza dell’introduzione delle disposizioni normati- ve in parola, è apertamente quella di emarginare il fenomeno del rilascio di dimissioni c.d. in bianco, ad opera del lavoratore, all’atto della corrispondente assunzione. L’atto di dimissioni è considerato, sul piano generale, “ actus legitimus ” non condizionabile e non assoggettabile a termine finale. Ciò nondimeno, in giurisprudenza suole assumersi – con riferimento specifico ad un caso di dimissioni presentate da un dirigente d’azien- da - che le dimissioni lasciate sotto forma di condizione sospensiva, in forza del principio generale di libertà negoziale, siano valide. Al dirigente che si dimetta è infine imposto l’obbligo di comunicare al corrispondente dato- re di lavoro il preavviso contrattuale dovutogli, a tenore delle apposite previsioni di CCNL. Il tema del licenziamento del dirigente d’impresa è regolato, in via pressoché esclusiva, dagli artt. 2118 e 2119 c.c., oltre che dalle complementari disposizioni stabilite dalla con- trattazione collettiva dei diversi settori. Il dirigente che intende impugnare il licenziamento intimatogli, in quanto privo di giusta causa o di giustificatezza, può scegliere di procedere avanti al tribunale. Inoltre, i dirigenti cui è applicabile la disciplina del CCNL industria o terziario possono promuovere un arbi- trato avanti ad un Collegio. Disciplina generale (Art. 42 c. 1 e 2 l. n. 183/2010) Il dirigente, che reputa ingiustificata la motivazione del licenziamento intimatogli, può impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, purché idoneo a rendere nota la sua volontà, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della sua comunicazione. Ai fini dell’efficacia dell’impugnazione essa deve essere seguita, entro il successivo termine di 180 giorni (decorre dall’invio dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento), dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta per il tentativo facoltativo di conciliazione. Se la conciliazione è rifiutata o non è raggiunto l’ac- cordo necessario il ricorso al giudice deve essere depositato – a pena di decadenza – entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

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