Dossier rapporto lavoro dirigenziale

invero prevalentemente espresse in termini di sostanziale sovrapponibilità della nozione di giustificatezza del licenziamento intimato ad un dirigente a quella di giustificato mo- tivo di recesso; ciò sulla base della considerazione per la quale i contraenti collettivi, in sede di definizione dell’istituto in parola, non potevano non aver fatto consapevolmente riferimento alla poc’anzi richiamata categoria legale. La dottrina, o almeno parte di essa, si è però posta in termini anche fortemente critici rispetto all’indirizzo giurisprudenziale sulla base della considerazione per la quale il richiamo al principio di correttezza e buona fede, per la genericità che lo connota, non garantirebbe alle parti interessatene oggettività di giudizio. La carenza legislativa sul tema ha scaricato sulla giurisprudenza la necessità di un inter- vento di supplenza che perdura tutt’oggi, tanto più necessario alla luce delle evidenti lacu- ne della contrattazione collettiva.

Per definirla con le parole della Suprema Corte di Cassazione, si ricorda che:

«mentre la giusta causa consiste in un fatto che, in concreto valutato, determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest’ultimo e del grado di fiducia che esso postula, la ricorrenza della giustificatezza dell’atto risolutivo – ancor più strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale – è da corre- lare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicchè non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell’esercizio del diritto». Cass. n. 13839/2011 A smarcare il concetto di giustificatezza dal giustificato motivo ex art. 3 legge n. 604/1966 ha provveduto la Suprema Corte con sentenza n. 5531 del 1993, affermando che la nozione di giustificatezza viene in gioco «tutte quelle in cui il datore di lavoro eserciti il proprio dirit- to di recesso violando il fondamentale principio di buona fede che presiede all’esecuzione dei contratti, in attuazione di un comportamento puramente pretestuoso, ad esempio, ai limiti del- la discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso dell’osservanza delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell’esercizio del diritto». A tale principio si sono contrapposte alcune tesi, le quali sostenevano una diversa prospet- tiva di valutazione che comportava l’attenzione alla buona fede e alla non pretestuosità del comportamento datoriale. Anche nella giurisprudenza di merito si è preferito, al concetto

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