ATTUALITÀ
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO Prima di entrare nel merito della sentenza è necessario capire su cosa vertono le motivazioni di accusa e difesa sulla defi- nizione di "media" o "grande" struttura di vendita. Per essere una media struttura, un negozio non deve superare i 2.500 metri quadri di superficie di vendita, non contano le pertinenze come magazzini, zone carico-scarico, di lavorazione, ecc. Tecnomat ha provveduto a separare, non rendendole comunicanti, l'area coperta dalla corte edile, escludendo quest'ultima dal computo della superficie di vendita. In prima battuta il TAR della Sardegna non ha accettato questa interpretazione, mentre successivamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa sia
LA CORTE EDILE E LA "VENDITA ALL'INGROSSO"
Sempre a proposito della superficie esterna di vendita, nel provvedimento del Consiglio di Stato si legge che: «La sentenza del TAR va, altresì, riformata anche con ri- guardo all’annullamento dell’ulteriore de- terminazione n. 761/2024, con cui il SUAPE del Comune di Olbia ha autorizzato Bricoman (NDR nonostante l'insegna sia stata ribattezzata Tecnomat, la ragione sociale è rimasta Bricoman Italia Srl) ad effettuare gli interventi necessari all’alle- stimento di una nuova superficie di vendita nel piazzale esterno di pertinenza del fabbricato sopra descritto. La presenza di scaffali concretamente destinati al- l’esposizione di prodotti per l’edilizia che ospitano i prodotti da vendere all’ingrosso e l’esistenza di una cassa funzionante non rappresentano ancora una volta ele- menti dirimenti ai fini di ritenere esistente una grande struttura di vendita, perché la vendita all’ingrosso implica l’esistenza sia di scaffalature con prodotti destinati all’edilizia sia l’esistenza di una cassa». Per il TAR le due aree di vendita (negozio e area esterna all'ingrosso) erano in qualche modo connesse, ma «Tali conclusioni, tuttavia, non sono adeguatamente motivate anche perché laparte appellante ha evi- denziato che la superficie della media struttura di vendita e quella del nuovo esercizio di vendita all’ingrosso sono se- parate da spazi – non accessibili alla clientela – compresi nell’edificio recuperato e riservati a deposito e a lavorazioni ad opera del personale e dal muro perimetrale dell’edificio oltre il quale vi è lo spazio, identificato dal porticato/tettoia di mq. 1338,39 destinato alla vendita all’ingrosso di prodotti per l’edilizia - afferma il Con- siglio di Stato -. Non vi è, dunque, comu- nicabilità tra le due zone, come, peraltro, emerge anche dalla perizia asseverata de- positata da Bricoman Italia nel giudizio di primo grado.»
stata rispettata. «La conclusione, secondo cui la delimitazione dell’area di vendita “non presenta quei requisiti minimi di stabilità e continuità”, non può essere con- fermata - spiega il Consiglio di Stato -. Contrariamente a quanto sostiene il TAR, anche alla luce
Al centro della questione c'è l'identificazione dello store come "media struttura di vendita" piuttosto che "grande struttura di vendita". Chiunque operi nel settore retail, sa che la differenza è sostanziale...
delle numerose fotografie depositate nel giudizio di primo grado, la parete in car- tongesso di per sé non è necessariamente una parete facilmente amovibile e, sul punto, non è emerso con chiarezza che le pareti realizzate fossero sostanzialmente fittizie o create ad arte solo al fine di ot- tenere l’autorizzazione per l'apertura. (...) Parimenti non condivisibile è la conside- razione che l’area destinata al taglio del legno è funzionale alla vendita e, quindi, andasse ricompresa nell’area di vendita medesima, in quanto la stessa rientra, a ben vedere, nei locali di lavorazione dei prodotti e, come tale, è da considerarsi esclusa dalla superficie di vendita.»
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