Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza

Numero speciale dei Quaderni della Sicurezza AiFOS dedicato all'Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Lavoratori Preposti Dirigenti Datore di lavoro Datore di lavoro RSPP RSPP e ASPP Coordinatori Spazi confinati Attrezzature Editoriale a cura di Lorenzo Fantini e Rocco Vitale Postfazione di Paolo Carminati

EDIZIONE SPECIALE 2025 Accordo Unico Stato-Regioni

Rivista scientifica trimestrale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro Direttore: Lorenzo Fantini Quaderni della sicurezza

LA MODALITÀ INNOVATIVA DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DI CORSI E-LEARNING

Corsi per lavoratori, preposti, RLS, dirigenti, datori di lavoro,

Consulta il catalogo sul sito service.aifos.org RSPP e ASPP, coordinatori, formatori, HACCP, aggiornamenti normativi, ambiente e sostenibilità

L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza

Parte I Organizzazione generale

Parte II Corsi di formazione

Editoriale

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Parte IV Indicazioni metodologiche per la progettazione,

Parte III Corsi di aggiornamento

Parte V Riconoscimento

erogazione e monitoraggio dei corsi

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dei crediti formativi

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Allegato I

Parte VI Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo 135

Parte VII Altre disposizioni

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Allegato II

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Quadro sinottico

Andare oltre: un nuovo patto per la cultura della sicurezza

Allegato IV

Allegato III

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La Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Unico riguardante la Formazione alla Salute e Sicurezza sul lavoro. Si tratta di un accordo “quadro” che accorpa i diversi testi attualmente presenti. Le principali novità riguardano l’inserimento di alcuni corsi di formazione che fino ad oggi non erano ancora stati disciplinati dalla normativa.

Requisiti dei docenti

Testo completo

Quadro sinottico

Principali novità

Materiale di lavoro

FAQ

Tutti i materiali sempre aggiornati sul sito aifos.it

Lorenzo Fantini e Rocco Vitale Lorenzo Fantini

EDITORIALE a cura di Lorenzo Fantini 1 e Rocco Vitale 2

1 Consulente, già avvocato e dirigente presso il Ministero del lavoro, Direttore editoriale dei Quaderni AiFOS. 2 Presidente onorario AiFOS, sociologo del lavoro, già docente universitario di Diritto del lavoro. Abbiamo, invece, un incredibile bisogno di sostanza per raggiungere l’obiettivo – il più nobile Abbiamo bisogno di questo tipo di attenzione, perché troppo spesso la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene identificata con la sua dimensione obbligatoria, legata alla compliance, la meno interessante e, soprattutto, la meno utile a limitare il rischio dei comportamenti pericolosi, causa della massima parte degli infortuni sul lavoro e determinanti anche per l’insorgere delle malattie professionali. Questo numero speciale dei Quaderni della Sicurezza AiFOS è dedicato all’Accordo Stato Regioni previsto dalla Legge n. 215 del 2021 che, pur con notevole ritardo rispetto alle originarie tempistiche previste, realizza l’accorpamento e la rivisitazione dei precedenti Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008. L’approvazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni di aggiornamento della regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha avuto l’effetto – sicuramente positivo – di avere rilanciato l’attenzione per la formazione di tipo prevenzionistico, vale a dire di quel “ processo educativo ” diretto a: “ trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ” (come da definizione del D.lgs. n. 81/2008).

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Editoriale

e, allo stesso tempo, l’unico della regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro – del ritorno a casa, senza nulla di altro che non sia una certa stanchezza, di lavoratrici e lavoratori dopo il lavoro. A questo serve una formazione progettata in modo adeguato, legata ai rischi di lavoro e mansione, integrata in modo virtuoso e armonico da informazione e addestramento. In questa direzione si muove, quello che potremmo definire, l’Accordo Unico Stato Regioni in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha l’ambizione non solo di definire la durata ed i contenuti minimi dei corsi di formazione rivolti ai singoli soggetti, ma di dare, in un ampio capitolo, anche indicazioni metodologiche per la progettazione e l’erogazione della formazione. Ciò si collega all’organizzazione generale dell’Accordo che individua i soggetti formatori cui spetta l’organizzazione della formazione. In questa direzione si muove l’Accordo, responsabilizzando in modo molto maggiore che in passato la figura del “soggetto formatore” che – pur potendo essere anche la stessa azienda, qualora decida di organizzare “in proprio” i corsi di formazione per il proprio personale (dirigenti, preposti e lavoratori) – è deputato a garantire tutti i requisiti organizzativi e contenutistici obbligatori definiti dall’Accordo; ad esempio, la necessità che per ogni corso di formazione e aggiornamento deve essere conservata tutta la documentazione del corso stesso sotto forma del “Fascicolo del corso”. Quindi, un Accordo importante non solo per la definizione dei contenuti minimi e delle ore di svolgimento, ma per l’organizzazione completa di un corso affidata ad una struttura (che, rispetto ai soli corsi per lavoratori, dirigenti e preposti, può essere anche la stessa impresa) che deve, per l’appunto, organizzare. Naturalmente in questo caso il soggetto formatore può collaborare con l’impresa. La novità principale è contenuta, sempre in applicazione della Legge, nell’obbligo della formazione per il datore di lavoro e la modulazione dei relativi corsi che coinvolgono gli stessi datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione, nonché la coerente attività di formazione per i preposti i cui compiti sono stati modificati dalla medesima Legge n. 215/2021. Sono fondamentali, sin dall’inizio della progettazione di un corso, la scelta dei docenti che devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, la redazione del progetto formativo, il registro delle presenze, il verbale delle verifiche finali e dei documenti quali il questionario di valutazione ed i test o colloqui di verifica finale. Vi è, quindi, l’obbligo della raccolta documentale non formale, ma che attesti i vari aspetti della formazione che spetta al soggetto formatore realizzare ed attuare. La necessità di un Accordo unico era già emersa con l’Accordo del 7 luglio 2016, che, pur rivolto ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, conteneva disposizioni che incidevano su parti di precedenti Accordi. Successivamente, gli autori che scrivono questa premessa, avevano già evidenziato sia in una Assemblea generale dell’AiFOS e poi con proposte inviate al Ministero del lavoro ed alle parti sociali la necessità di procedere ad un unico Accordo. Si indicava anche una metodologia che, positivamente, è stata accolta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’Accordo non conclude il processo indicato dalla Legge n. 215/2021 pur costituendone la parte fondamentale. Due aspetti, a nostro avviso, meritano maggiore attenzione per una efficace formazione, come

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Lorenzo Fantini e Rocco Vitale

“ l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ”. L’accordo ne indica una prima applicazione che sicuramente, alla luce delle esperienze, verrà successivamente precisata e perfezionata, favorendo un innalzamento dell’efficacia prevenzionistica della formazione, al momento lasciata più che altro alla capacità – punto critico nella realtà giornaliera del mondo del lavoro – del soggetto formatore di progettare e realizzare percorsi di formazione coerenti con le risultanze della valutazione dei rischi e “mirati” alle capacità di comprensione e al linguaggio dei discenti. Vi è, infine, “ il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa ”. Una affermazione importante, che vuole anche essere una risposta positiva al sistema dei “controlli” da non demandare esclusivamente agli organi pubblici di vigilanza, ma coinvolgendo gli attori della formazione, dai soggetti formatori agli stessi lavoratori. L’Accordo Unico è, quindi, un testo che si colloca nella “continuità” e nella tradizionalità degli Accordi precedenti con il pregio di unificare molte procedure e adempimenti che, negli Accordi preesistenti, erano differenti e anche contrastanti nelle differenti applicazioni. Bisogna prendere atto che molti aspetti procedurali fanno capo al soggetto formatore (non casualmente l’Accordo, nell’organizzazione generale della formazione, si occupa innanzitutto di identificare “i soggetti formatori”), il quale diviene ancora più essenziale per garantire una formazione davvero efficace. Tra i soggetti formatori AiFOS vi rientra a pieno titolo e non può, quindi, che salutare con favore la previsione (che è auspicabile si concretizzi in tempi ragionevoli) di un atto successivo che definisca i requisiti che essi dovranno avere, per l’istituzione di un apposito repertorio/ elenco nazionale di tutti i soggetti formatori. Si tratta, peraltro, di una precisa proposta che abbiamo nel recente passato pubblicamente avanzato e che, positivamente, viene accolta nei suoi principi generali.

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G AZZETTA U FFICIALE DELLA R EPUBBLICA I TALIANA Serie generale-n. 119 del 24 maggio 2025 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C ONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO S TATO, LE R EGIONI E LE P ROVINCE A UTONOME DI T RENTO E DI B OLZANO

ACCORDO del 17 aprile 2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 32, il quale detta disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; VISTO altresì l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali; VISTA la nota prot. M_LPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell’esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi: ƒ datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008; ƒ responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008; ƒ datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008; ƒ coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

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ƒ lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177; ƒ operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; VISTA la nota prot. DAR n. 16508 del 18 ottobre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle amministrazioni statali interessate, conla contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024; CONSIDERATO che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome; CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; VISTA la nota prot. DAR n. 17647 del 7 novembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica sull’argomento in oggetto per il giorno 20 novembre 2024; VISTA la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell’8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto di integrare il testo dell’accordo con l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria; CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico del 20 novembre 2024, è stato acquisito l’assenso tecnico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo; VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 18727 del 22 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato il nuovo testo dell’accordo, modificato a seguito di quanto discusso in sede tecnica e sulla base della citata richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell’8 novembre 2024; VISTA la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19065 nella medesima data, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso una richiesta di integrazione del testo dell’accordo in oggetto; VISTA la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105 del 27 novembre 2024 e trasmessa con nota prot.DAR n. 19122 del 28 novembre 2024, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato un documento di risposta alle osservazioni formulate dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

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CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; VISTA la nota prot. DAR n. 19157 del 28 novembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una nuova riunione tecnica sull’argomento in oggetto per il giorno 11 dicembre 2024; VISTA la nota prot. DAR n. 20012 dell’11 dicembre 2024, con la quale, all’esito del predetto incontro tecnico tenutosi in pari data e delle interlocuzioni svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le associazioni di categoria, l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell’accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate; VISTA la nota prot. M_LPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell’accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo; VISTA la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell’accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025; VISTA la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto; CONSIDERATO che nel corso dell’incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell’accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopracitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto; VISTA la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori; VISTA la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati; CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula

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dell’accordo, condizionato all’accoglimento dell’inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”; CONSIDERATO che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione; ACQUISITO , quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE ACCORDO nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Segretario Cons. Paola D’Avena

Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

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ALLEGATO A

Premessa Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.)) Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere: 1. alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008; 2. all’aggiornamento dell’allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3; 3. all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ; 4. all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma. In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione.

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SOMMARIO

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 12

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE ......................................................................................................... 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI ............................................................................................. 1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI” .............................................................................................. 1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI” .................................................................................................. 1.3 ALTRI SOGGETTI ................................................................................................................................................. 2. REQUISITI DEI DOCENTI ........................................................................................................................................ 3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ............................................................................................................................. 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ..................................................................... 5. VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI ................................................................................................................. 6. ATTESTAZIONI ............................................................................................................................................................ 7. FASCICOLO DEL CORSO ......................................................................................................................................... PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE ..................................................................................................................... 1. PREMESSA .................................................................................................................................................................... 2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI .................................................................................... 2.1 CORSO PER LAVORATORI ................................................................................................................................ Obiettivi .......................................................................................................................................................................... Formazione Generale .................................................................................................................................................... Formazione Specifica .................................................................................................................................................... 2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI .................................................................................................................... 2.2 CORSO PER PREPOSTI ....................................................................................................................................... Obiettivi .......................................................................................................................................................................... Requisiti di accesso ........................................................................................................................................................ 2.3 CORSO PER DIRIGENTE ................................................................................................................................... Obiettivi .......................................................................................................................................................................... 3. CORSO PER DATORE DI LAVORO ....................................................................................................................... Obiettivi ............................................................................................................................................................................... 4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 81/2008 ................................................................ Obiettivi ............................................................................................................................................................................... Articolazione del percorso formativo .............................................................................................................................. 5. CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 ......................................................................................................... 5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO) ..................................................................................... 5.2 MODULO A ............................................................................................................................................................ Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A .................................................................................................... 5.3 MODULO B ............................................................................................................................................................ Articolazione dei contenuti minimi del modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore) .......................... Articolazione dei contenuti minimi Moduli B di specializzazione ......................................................................... 5.4 MODULO C ............................................................................................................................................................ Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C .................................................................................................... 6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV D.lgs. 81/08) ............................................................................

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Obiettivi ............................................................................................................................................................................... Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo: ....................................................................................... VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO ............................................................................................................... MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI .......................................................................................................... 7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011) ......................................... Obiettivi ............................................................................................................................................................................... Requisiti dei docenti ........................................................................................................................................................... 8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008 .................... 8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE ......................................................................................................................................................... 8.2. REQUISITI DEI DOCENTI ................................................................................................................................. 8.3 PROGRAMMA DEI CORSI ................................................................................................................................ 8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) .............................................................................................................................................. Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro ..................................................................................................................................................................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre ................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ......................................................................................................................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili ........................ Verifica ........................................................................................................................................................................ Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali ....................................................................................................................................................................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli ............................................................................................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo ............................................................................................................................................................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF) ............................................................................ Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) .................................................................................................................... Verifica ........................................................................................................................................................................ 8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte ........................ Verifica ........................................................................................................................................................................

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PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO ........................................................................................................ 1. LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO ................................................................. 104 104

1.1 Lavoratori.... ............................................................................................................................................................. 1.2 Preposti ..................................................................................................................................................................... 1.3 Dirigenti .................................................................................................................................................................... 1.4 Datore di lavoro ....................................................................................................................................................... 2. DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ................................................................................................................................................................... 3. RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ................................ 4. COORDINATORE PER LA SICUREZZA ................................................................................................................ 5. LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI ...................................................................................................... L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche ....................................................................................................................................... 6. OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008 .................................................... PARTE IV - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI .................................................................................................................................. 1. INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI .............................................................................................................................................. 1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .......................................................................................................................................................................... 1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto ......................................................................................................... 1.3 Progettazione ............................................................................................................................................................ 1.4 Erogazione ............................................................................................................................................................... 1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione .............................................................................. 1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento ............................................. 1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione e gestione della formazione su SSL ............................................................................................................................ 2. INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO ...................................................................................................................................................................... 2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica .................................................................................... 2.2 I contenuti dell’unità didattica e la durata .................................................................................................................. 2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica ............................................................................................... 2.4 Le metodologie didattiche attive ............................................................................................................................ 2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati ............................................................................... 2.6 Il documento progettuale ........................................................................................................................................ 3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ..................................................................... 3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza ............................. 3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS) ............................................................................................................................................................................... 3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale. ........................................................................................ 3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze ........................................................ 3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma .................................................................................... 3.2.4MODALITÀOPERATIVEPERLAGESTIONEDELLADIDATTICAINVIDEOCONFERENZA SINCRONA ............................................................................................................................................................... 3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING .................................................................................................................................................

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3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE .................................................. 3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA ................................................... 3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING ....................................................................................................... 3.3.4 DOCUMENTAZIONE ................................................................................................................................... 3.4 MODALITÀ MISTA ......................................................................................................................................... 3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ........... 4. CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ............................ 5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO ............................................................................. 6.VERIFICADELL’APPRENDIMENTO ..................................................................................................................... 6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI .............................................................................................................. 6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO ..................................................................................................................................................... 6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA) ................................................. 7. VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA .....................................................................................................................................

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PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ...................................................................... 134

PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO .......................................................................................................... PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI ....................................................................................................................... 1. ENTRATA IN VIGORE ............................................................................................................................................... 2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ................................................................................................................................ Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale .............................................................................. DIRIGENTI ........................................................................................................................................................................ L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo ............................................................................................. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI ......................................................................................... DISPOSIZIONI FINALI ..................................................................................................................................................

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Parte I - Organizzazione Generale

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del D.lgs.n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”; 1.2 i soggetti “accreditati”; 1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà

procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale. 1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI” Sono soggetti “istituzionali”:  le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) Ministero della difesa; c) Ministero della salute; d) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; e) Ministero dell’interno; f) Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; h) Università; i) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti; j) INAIL; k) INL; l) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; m) Formez; n) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); o) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni  le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI” Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

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