dell’accordo, condizionato all’accoglimento dell’inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”; CONSIDERATO che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione; ACQUISITO , quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE ACCORDO nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il Segretario Cons. Paola D’Avena
Il Presidente Ministro Roberto Calderoli
11
Made with FlippingBook Digital Publishing Software