Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza

ƒ sostenere la motivazione; ƒ familiarizzare con la tecnologia da utilizzare in modalità a distanza; ƒ effettuare attività didattiche pratiche che non posso essere effettuate a distanza; ƒ utilizzare strumenti, tecnologie e metodologie in cui è necessaria la presenza fisica del discente; ƒ effettuare i momenti di verifica degli apprendimenti. Per ciascuna modalità di erogazione dovranno essere rispettati i requisiti e le specifiche sopra riportate. 3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Videoconferenza sincrona

Corso di formazione

Presenza fisica

E-learning

Lavoratori:formazione generale

Consentita

Consentita

Consentita

Consentita solo per rischio basso 1, 2

Formazione specifica

Consentita

Consentita

Non consentita

Preposti Dirigenti

Consentita Consentita Consentita Consentita

Consentita Consentita Consentita Consentita

Consentita Consentita

Datore di lavoro

Non consentita

Datore di lavoro/RSPP

Consentita solo per il modulo A Consentita solo per il modulo giuridico

RSPP/ASPP

Consentita

Consentita

Coordinatore perla sicurezza

Consentita

Consentita

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

Non consentita

Non consentita

Consentita

Non consentita

Non consentita

Consentita

Videoconferenza sincrona

Corso di formazione

Presenza fisica

E-learning

Lavoratori:formazione specifica

Consentita

Consentita

Consentita

Non consentita

Preposti Dirigenti

Consentita Consentita Consentita

Consentita Consentita Consentita

Consentita Consentita

Datore di lavoro

1 Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome. 2 Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

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