Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza

PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell’allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell’allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

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