L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza
PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI
1. ENTRATA IN VIGORE Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato- Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale. DIRIGENTI Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. PREPOSTI Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. RICONOSCIMENTO CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.lgs. N. 81/2008 Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sottoindicata e alle condizioni ivi indicate.
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 Corso frequentato
Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato-Regioni
Modulo comune
Modulo integrativo
Condizione
BASSO 16 ore
Credito totale
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136
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