Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) già riconosciuto al Modulo B7 dell’accordo 2006 Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore) già riconosciuto al Modulo B5 dell’accordo 2006

Credito totale per Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)

Credito totale per Modulo B-SP5: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV D.lgs. 81/08) Per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV D.lgs. 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008 Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo. I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.lgs.15 giugno 2015, n. 81.

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