Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

Parte I - Organizzazione Generale

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del D.lgs.n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”; 1.2 i soggetti “accreditati”; 1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà

procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale. 1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI” Sono soggetti “istituzionali”:  le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) Ministero della difesa; c) Ministero della salute; d) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; e) Ministero dell’interno; f) Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; h) Università; i) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti; j) INAIL; k) INL; l) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; m) Formez; n) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); o) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni  le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI” Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

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