L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza
Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo. 1.3 ALTRI SOGGETTI Sono soggetti formatori: 1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; 2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo; 3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati: la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione; Sino all’emanazione dell’atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori. L’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l’elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3. 2. REQUISITI DEI DOCENTI I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.
18
Made with FlippingBook Digital Publishing Software