L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza
Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.
7. FASCICOLO DEL CORSO Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/ archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere: dati anagrafici dei partecipanti; registro presenze dei partecipanti con firme; elenco dei docenti con firme; progetto formativo e programma del corso; verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.
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