Quaderno della Sicurezza AiFOS - Edizione speciale 2025

Parte II - Corsi di Formazione

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

1. PREMESSA I percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi. Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo. 2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo. I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente Accordo per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti. Nell’ambito dell’organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo. Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3. In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

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