L’Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza
2.1 CORSO PER LAVORATORI Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08. Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possono costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 81/2008. a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali; b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; c) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza; d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro. Formazione Generale Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Obiettivi Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:
Contenuti
ORE
concetti di pericolo, rischio e danno prevenzione e protezione
organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza La formazione generale costituisce credito formativo permanente.
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Formazione Specifica La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.
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